L'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato va collegato ai principi generali di correttezza e buonafede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. e pertanto impone al lavoratore di tenere un comportamento leale nei confronti del proprio datore di lavoro, astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente, per cui, ai fini della violazione dell'obbligo di fedeltà incombente sul lavoratore ex art. 2105 cod.civ., è sufficiente la mera preordinazione di un'attività contraria agli interessi del datore di lavoro anche solo potenzialmente produttiva di danno.
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 19096/2013, ha affermato la legittimità del licenziamento di un dipendente di un laboratorio di analisi che aveva partecipato ad una Srl nelle vicinanze, per realizzare uno studio medico associato, precisando che integra violazione del dovere di fedeltà di cui all'art. 2105 cod.civ., ed è potenzialmente produttiva di danno, la costituzione, da parte di un lavoratore dipendente, di una società per lo svolgimento della medesima attività economica svolta dal datore di lavoro.
"Non può sostenersi - affermano i giudici di legittimità - "che estendere la violazione dell'art. 2105 cod. civ. ad attività solo potenzialmente lesive costituirebbe un processo alle intenzioni. Deve al riguardo osservarsi che, ai fini della valutazione dell'osservanza dell'obbligo di fedeltà, quel che rileva non è solo l'attività concreta e la sua lesività naturale, ma pure la sua natura sintomatica di un atteggiamento mentale del dipendente contrastante con quella leale collaborazione che costituisce l'essenza del rapporto di lavoro subordinato. Anche la sola previsione della possibilità del verificarsi di effetti dannosi per gli interessi del datore di lavoro, ossia la consapevolezza della potenzialità lesiva della condotta posta in essere, integra gli estremi dell'intenzionalità dell'infrazione.".
E' del tutto indifferente - si legge nella sentenza pronunciata dalla Suprema Corte - ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico nella condotta disciplinarmente rilevante, che subito dopo la sospensione cautelare il lavoratore abbia dismesso la sua partecipazione alla neo-costituita società essendo determinante l'effetto costituito dal "venir meno del rapporto fiduciario per avere il datore di lavoro rilevato nel proprio dipendente una propensione a non curare gli interessi dell'impresa cui appartiene".