di Concetta Spatola - La Corte di Cassazione con sentenza della 1ma Sezione Civile del 12/3-20/6/2013, n.15486 - Presidente Viltrone - Relatore Bisogni ritorna su un argomento piuttosto trattato, ma di cui si ritiene opportuna la lettura, nella misura in cui la Corte per la prima volta ha considerato rilevante il periodo di convivenza prematrimoniale ai fini della valutazione dell'addebito.
Oggetto del procedimento è la dichiarazione di addebito riconosciuta ad uno dei coniugi a causa del comportamento violento e prevaricatore dell'altro coniuge derivante dall'assunzione incontrollata di alcool e psicofarmaci. La particolarità della decisione sta nel fatto che il procedimento di separazione, dal quale è scaturita la condanna, è stato introdotto dopo un solo mese di matrimonio
A tal proposito la Corte di Cassazione ha condiviso l'interpretazione della Corte di Appello secondo la quale il periodo di convivenza pre-matrimoniale non è affatto irrilevante, anzi si colloca rispetto al matrimonio come un periodo di convivenza continuativo dal quale è possibile valutare complessivamente la vita della coppia. Ciò assume rilevanza anche in ordine alla commisurazione dell'assegno mensile di mantenimento a favore del coniuge in quanto anche dalla convivenza pre-matrimoniale, cui segue il brevissimo periodo di convivenza dopo il matrimonio, è dato desumere il tenore di vita della coppia.
Per meglio comprendere la portata innovativa della sentenza oggetto di trattazione occorre tenere presente il dato normativo contenuto negli articoli 143, 151 e 156 2° comma del codice civile.
Dal combinato disposto delle suddette norme desumiamo che con il matrimonio sorge l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale ed alla collaborazione nell'interesse della famiglia oltre il dovere di coabitazione. In tale contesto i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alla proprie sostanze e alle proprie capacità professionali o casalinghe, a contribuire ai bisogni della famiglia. Il Giudice nel procedimento di separazione valuta i comportamenti e le circostanze idonei a consentire la dichiarazione di addebito della separazione ad uno dei coniugi nella misura in cui tali doveri sono stati violati e sempreché ve ne sia richiesta. Nei confronti del coniuge cui non è stata addebitata la separazione il Giudice può stabilire il diritto di ricevere l'assegno di mantenimento qualora il coniuge avente diritto non abbia redditi propri, la cui entità va commisurata alle circostanze ed ai redditi del marito.
Nel caso di specie, in effetti, la convivenza matrimoniale è durata poco più di un mese e, quindi, appare chiaro che ictu oculi non avrebbe mai potuto offrire materiale probatorio né ai fini della dichiarazione di addebito né ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento. Il dato innovativo è da ricercarsi della valenza, proprio ai fini probatori, che la Corte ha inteso dare al periodo di convivenza prematrimoniale intercorso tra i coniugi. Periodo che considerato sic et simpliciter come periodo a sé stante non avrebbe assunto alcuna rilevanza, e non l'assume nella misura in cui sarebbe stata esclusivamente convivenza di fatto. Ma nel momento in cui tale periodo viene seguito dalla contrazione del vincolo matrimoniale, tale periodo si colloca rispetto al matrimonio come un periodo di convivenza continuativo che consente di valutare complessivamente la vita della coppia.
Avv. Concetta Spatola
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