E' obbligo del datore di lavoro sostenere le spese di lavaggio della divisa ovvero rimborsare al lavoratore quelle personalmente sostenute a tale scopo.
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 19759 del 26 agosto 2013, ha rigettato il ricorso di un'Azienda condannata dalla Corte d'Appello a corrispondere ai propri dipendenti il costo del lavaggio degli abiti da lavoro di addetti al servizio mensa.


La Suprema Corte, sottolineando che nella specie era pacifico che nel contratto di appalto la società di servizi si fosse obbligata a dotare il personale “di cuffie, grembiuli e divise sempre pulite", ha affermato come da ciò "discende, pienamente, che l'azienda è tenuta a dotare il personale di divise sempre pulite, e dunque di sopportarne il relativo costo, sicché (...) dal suo inadempimento consegue l’obbligo di risarcire il danno ai sensi dell’art. 1218 c.c.”.

I giudici di legittimità hanno altresì precisato che " l’art. 1411 cod. civ. stabilisce che è sempre valida la stipulazione di un contratto a favore di terzi, purché lo stipulante vi abbia interesse. Nella specie è indubbio che la società appaltante, che risulta aver esplicitamente inserito nel contratto di appalto che l’appaltatrice era obbligata a far indossare ai lavoratori una divisa di lavoro (cuffie, grembiuli e divise) ‘sempre pulita’, ha evidentemente interesse a ciò, sicché non contrasta col principio di cui alla citata norma codicistica, l’obbligo della datrice di lavoro dl sostenere le spese di lavaggio (o di rimborsare al lavoratore quelle a tal scopo personalmente sostenute)".


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