di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 18767 del 7 agosto 2013. Nell'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo, sebbene nella fase monitoria la cognizione del giudice di merito doveva essere limitata al solo credito, con esclusione di ogni voce di maggior danno ex articolo 1224, codice civile, la domanda inerente tale ultima categoria di danno, proposta in sede monitoria, avrebbe dovuto essere considerata validamente rientrante nel thema decidendum della fase a cognizione piena, pur difettando una formale riproposizione della medesima nella costituzione in sede di opposizione. È pertanto chiara la funzione che riveste il ricorso per decreto ingiuntivo nella determinazione del thema decidendum, anche nelle fasi successive ed eventuali a cognizione piena. E' quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione Civile, 7 agosto 2013, n. 18767.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non consiste in un mero accertamento della validità del decreto stesso, ma è un ordinario processo di cognizione sulla domanda che il creditore ha proposto con il ricorso per ingiunzione.
Quindi il giudice dell'opposizione è tenuto ad esaminare e decidere il merito della pretesa del creditore, accertandone sia l' an che il quantum (Cass. n. 9021/2005 ; n. 7448/1993). Ne consegue che non è necessario che la parte, che richieda il decreto ingiuntivo, formuli una specifica ed espressa domanda intesa ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che essa resista alla opposizione e chieda la conferma del decreto opposto (Cass. n. 20613/2011; n. 9021/05). Rivestendo l'opposto la posizione sostanziale di attore, nel giudizio ordinario di cognizione , che s'instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non può proporre domande nuove rispetto a quelle fatte valere con l'ingiunzione, - eccezion fatta per quelle ipotesi in cui il medesimo per effetto delle domande riconvenzionali dell'opponente viene a trovarsi a sua volta in una posizione processuale di convenuto. Vai al testo della sentenza 18767/2013