di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 18836 del 7 agosto 2013. Deve affermarsi il principio della discrezionalità che caratterizza l'affidamento dell'incarico dirigenziale, che si pone in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo il quale, in tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, obbligano l'Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., senza che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi), al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale, dovendo dunque escludersi che il dirigente possa rivendicare il diritto esclusivo all'incarico ritenuto da lui più confacente alla propria professionalità e, quindi, lamentarsi del conferimento dello stesso ad altro collega, poiché ogni potere di valutazione in proposito - sia pure con l'osservanza delle garanzie procedimentali - è appannaggio del competente organo pubblico e dovendo parimenti escludersi ogni ipotesi di mobbing a carico di detto lavoratore in assenza di prova della sussistenza di un disegno persecutorio da parte del datore di natura continua e sistematica.
E' quanto deciso dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 7 agosto 2013, n. 18836. Infatti, nella gestione degli incarichi dirigenziali nel comparto pubblico, deve operarsi una distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni amministrative attuative di tale indirizzo, cui si correla, tra gli organi di governo e l'apparato dirigenziale, una componente fiduciaria fortemente condizionante da cui consegue una ampia e accentuata discrezionalità della P.A. nelle scelte del supporto dirigenziale strumentalizzate al concreto perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi delineati in sede programmatica: il giudice, quindi, non può sostituirsi alla P.A. nel conferimento di un incarico dirigenziale ad un aspirante piuttosto che ad un altro.
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