di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 19806 del 28 agosto 2013. Le clausole contrattuali di gradimento del bene e di accollo da parte del conduttore di ogni onere di adattamento del bene all'uso pattuito non possono operare quando i vizi definitivamente riscontrati nel bene oggetto di locazione sono tali da renderlo inidoneo a quell'uso. Il patto con cui si limita o si esclude la responsabilità del locatore per i vizi della cosa non ha effetto se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore o se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 28 agosto 2013, n. 19806.
Nel caso di specie, a cui si applica la disposizione prevista dall'articolo 1579, codice civile, secondo cui "il patto con cui si limita o si esclude la responsabilità del locatore per i vizi della cosa non ha effetto, se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa" non si configura nessuna violazione di legge denunciata dal ricorrente se al momento della stipulazione del contratto il locatore ha offerto una rappresentazione delle caratteristiche e condizioni dell'immobile diverse da quella reale. Inoltre, il locatore dell'immobile non ha diritto al risarcimento del danno, se risulta, dagli atti di causa, che il danno causato alla cosa locata (nel caso di specie, il danno per occlusione dello scarico) non è stato provocato dal conduttore e, comunque, non risulta provato nel suo ammontare, non indicando, il richiedente, altri danni risarcibili.
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