Per dare una risposta al quesito è bene partire dall'esame della nozione di "soggetto irreperibile" per, poi, esaminare l'iter logico-giuridico seguito dai giudici per giungere a tale decisione.
Parte della dottrina ritiene che la nozione di irreperibilità deve essere "riferita, in primo luogo ad una obiettiva mancanza di conoscenza da parte dell'autore dell'impulso (parte civile, pubblico ministero, giudice), dei luoghi ove sia possibile notificare l'atto processuale[…]".
Onde evitare la stasi del procedimento giurisdizionale risulta necessario mettere in moto un procedimento; procedimento finalizzato a convalidare l'ignoranza del luogo dove si trova il soggetto.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "In tema di notificazione all'imputato l'irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo, perché rappresentativa di una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui, eseguite le ricerche imposte dall'art. 159 cod. proc. pen., l'autorità giudiziaria non sia pervenuta all'individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto. Ai fini della validità del decreto di irreperibilità e del conseguente giudizio contumaciale, rileva soltanto la completezza delle ricerche, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite. Eventuali notizie successive non possono avere incidenza, ex post, sulla legittimità della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell'adempimento delle prescritte formalità" (Cass. V, sent. 9126 del 09.10.1997; vedasi anche Cass. V, sent. 3285 del 16.03.2000).
Il Legislatore agli artt. 159 e 160 c.p.p. prevede, infatti, il ricorso a "nuove ricerche" da parte dell'autorità giudiziaria nei luoghi in cui potrebbero scoprirsi "tracce" della presenza del soggetto irreperibile.
L'art. 159 c.p.p. dispone che le nuove ricerche debbano farsi "[…] particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale […]". Se le ricerche eseguite nei luoghi suindicati risultano vane e, quindi, prive di esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità e procede alla nomina del difensore d'ufficio. A quest'ultimo verranno indirizzate le notifiche che saranno " valide a ogni effetto". Tale disposizione chiude affidando, senza sottintesi, al difensore d'ufficio la rappresentanza del soggetto irreperibile.
Quanto alle nuove ricerche, di cui all'art. 159 c.p.p., è necessario far presente che queste, secondo un indirizzo giurisprudenziale, non devono necessariamente interessare tutti i Comuni nei quali il soggetto irreperibile ha abitato in passato (Cass., I , 31.03.2000, Brigato, in CED Cass., n.216060).
Qual è l'efficacia del decreto di irreperibilità?
La risposta all'interrogativo è fornita dall'art. 160 c.p.p.: l'efficacia del decreto è limitata alla fase processuale nella quale viene emesso. Ultimata tale fase sarà, pertanto, necessario rinnovare le ricerche ed emettere, eventualmente, ex novo un provvedimento di conferma della mancata conoscenza del luogo nel quale il soggetto si trova.
Chi scrive ritiene importante evidenziare che il provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità e, di conseguenza, il particolare modus di notificazione degli atti del processo - al difensore d'ufficio - ha nel nostro ordinamento processuale, dove vige il principio del contraddittorio, natura residuale ed eccezionale. Difatti, con la declaratoria di irreperibilità la conoscenza degli atti è riservata solo al difensore d'ufficio, sacrificando la conoscenza effettiva degli atti processuali e, quindi, impedendo che si instauri il contraddittorio, al soggetto destinatario (soggetto irreperibile).
Al fine di meglio capire perché in caso di irreperibilità del soggetto il procedimento di prevenzione viene dichiarato improcedibile occorre ripercorrere, richiamare i riferimenti normativi che sono stati presi in considerazione per giungere ad una simile decisione:
-art. 6 CEDU ( Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo) secondo il quale ogni accusato ha diritto di essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile ed in modo dettagliato, e della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico.
-art. 111 comma 3 Cost così dispone " Nel processo penale , la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico […]".
Nonostante i due riferimenti normativi summenzionati abbiano un contenuto affine, per giungere ad affermare l'iniquità del procedimento di prevenzione a carico di soggetto irreperibile i giudici hanno focalizzato l'attenzione non sul dettato ex art. 111 comma 3 Cost., bensì sull'art. 6 CEDU. Tale scelta normativa trova giustificazione nel disposto dell'art. 117 Cost. che al comma 1 stabilisce "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".
Va, infine, osservato che la declaratoria di improcedibilità è prevista sia nel rispetto del canone di economia processuale, sia nel rispetto del canone di effettività delle decisioni adottate. Infatti, non avrebbe senso alcuno portare a conclusione un procedimento di prevenzione quando si sa - a priori - che la misura adottata sarebbe vana, inutile a causa dell'irreperibilità del soggetto.
E' bene precisare che, vista la natura processuale della decisione di improcedibilità, si possa, una volta reperito il soggetto, attivare di nuovo l'azione di prevenzione.
In questo modo l'azione di prevenzione sarebbe attivata giustamente nel rispetto del principio del contraddittorio che costituisce uno dei principi cardine su cui poggia il giusto processo penale: in virtù del quale il giudice non si può pronunciare sopra alcuna domanda se colui, contro cui essa è proposta, non è stato prima regolarmente citato, o non è comparso.
Sulla questione, i Giudici di Piazza Cavour, in tema di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale ad un soggetto dichiarato irreperibile, hanno affermato il principio secondo il quale l'irreperibilità del destinatario della misura ostacola il decorso del relativo termine di durata, con la conseguenza che, per applicare la misura, sarà necessario aspettare che venga meno lo status di irreperibilità. (Cass., Sez. II, 23.02.2010, n. 10762, in CED Cass. , n. 246844).
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