di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 19572 del 26 Agosto 2013.A quali criteri deve ispirarsi il comportamento del giudice a fronte di due distinte consulenze tecniche d'ufficio (l'una disposta in primo grado, l'altra in appello) espletate l'una a distanza di tempo dalla prima, dalle conclusioni tra loro incompatibili? La Suprema Corte risponde a tale quesito esaminando il caso in oggetto, relativo ad una richiesta di risarcimento del danno avanzata dagli eredi di un lavoratore, al fine di determinare se il decesso fosse effettivamente riconducibile alla tipologia di lavoro prestata (nella specie, il contatto continuativo con l'amianto).
Una delle consulenze tecniche richieste evidenziava infatti l'esistenza di concausa idonea ad interrompere il nesso causale tra condotta ed evento lesivo; l'altra, al contrario, la escludeva, rilevando come causa del decesso fosse proprio l'esposizione al materiale dannoso. Il giudice del merito nel fondare la propria decisione su una delle due consulenze aveva omesso di specificare criticamente le motivazioni di tale scelta. Ricorda la Cassazione come la consulenza tecnica d'ufficio, nel processo civile, non è considerata un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione di elementi necessari al giudice ad elaborare la decisione finale. L'organo giudicante rimane quindi libero nelle proprie considerazioni, a patto che la sua motivazione sia fondata su un giudizio critico e riporti nello specifico gli argomenti posti a sostegno della stessa.
Infatti, "qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione e sempre che non siano state formulate dalle parti interessate critiche precise e circostanziate al riguardo idonee, se fondate, a condurre a conclusioni diverse da quelle indicate nella consulenza tecnica". Poiché nel caso in oggetto tale specificità di motivazione è assente, la sentenza viene cassata con rinvio. Vai al testo della sentenza 19572/2013