di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 20151 del 3 settembre 2013. In ordine alla rilevanza delle spese anticipate dal singolo condomino, l'art. 1134, codice civile, fissa criteri particolari, in deroga al disposto del precedente art. 1110, dettato in tema di comunione, che riconosce il diritto al rimborso in favore del comunista il quale ha anticipato le spese necessarie per la cosa comune nel caso di «trascuranza degli altri partecipanti e dell'amministratore». Nel condominio
la «trascuranza» degli altri partecipanti e dell'amministratore non è sufficiente. Il condomino non può, senza interpellare gli altri condomini e l'amministratore e, quindi, senza il loro consenso, provvedere alle spese per le cose comuni, salvo che si tratti di «spese urgenti». Il divieto per i singoli condomini di eseguire di propria iniziativa opere relative alle cose comuni cessa quando si tratta di opere urgenti, intendendosi quelle che, secondo il criterio del buon padre di famiglia, appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune, l'urgenza dovendo essere commisurata alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi a sé o a terzi o alla stabilità dell'edificio un danno ragionevolmente imminente, ovvero alla necessità di restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità: ne consegue che il proprietario esclusivo che esercita l'attività alberghiera nel complesso residenziale non può ottenere il rimborso delle spese anticipate per lavori dettati dal mero miglioramento dell'immagine del condominio e sprovvisti invece del requisito di urgenza. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 3 settembre 2013, n. 20151.
La disposizione dell'art. 1134, codice civile, è diretta ad impedire indebite e non strettamente indispensabili interferenze dei singoli partecipanti alla gestione del fabbricato riservata agli organi del condominio, essendo previsti dalle norme processuali strumenti alternativi al fine di ovviare alla inerzia nella adozione e nella esecuzione di provvedimenti non urgenti, ma tuttavia necessari per la conservazione e il godimento dell'edificio.
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