di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 20158 del 3 settembre 2013. Sussiste il licenziamento per giusta causa qualora il dipendente spacci sostanze stupefacenti anche se in quantità ridotte e se la vendita avvenga al di fuori dell'ambiente di lavoro. Il reato addebitato è elemento idoneo ad incrinare il rapporto fiduciario tra le parti. E' quanto deciso dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 3 settembre 2013, n. 20158.
La prestazione di lavoro si svolgeva in una casa di cura per degenti che opera come residenza per anziani non autosufficienti. Certamente il sapere che un dipendente addetto a mansioni che si svolgono in un ambiente così particolare e delicato, è stato condannato per spaccio di cocaina, non può che rompere il vincolo fiduciario tra le parti, apparendo connotato da un particolare disvalore ambientale, ed espone la stessa casa di cura ad eventuali danni e ripercussioni, potenzialmente molto negative, ove la circostanza venisse a conoscenza dei parenti di persone non in condizioni di autosufficienza, che quindi contano sull'assoluta affidabilità del personale addetto alla salvaguardia della loro salute e del loro benessere.
A nulla rileva che i fatti addebitati siano estranei all'ambiente e alla prestazione di lavoro: il reato di spaccio di stupefacenti deve ritenersi talmente grave da ledere il rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro. Anche se il dipendente è inquadrato come ausiliario e quindi non si occupi prevalentemente dell'assistenza ai degenti, non vi è dubbio che l'attività lavorativa svolta all'interno di una Casa di Cura per anziani non autosufficienti determini comunque un contatto quotidiano tra il dipendente e le persone ospiti della Casa: il fatto addebitato al dipendente, benchè commesso al di fuori dell'ambiente di lavoro, necessariamente è elemento idoneo a incrinare il rapporto fiduciario tra le parti, posto che l'azienda avrebbe dovuto continuare ad attribuire compiti, implicanti rapporti stretti con anziani non autosufficienti, a dipendente condannato per spaccio di cocaina. Vai al testo della sentenza 20158/2013