di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 20100 del 2 Settembre 2013. Compito della sezione sesta della Corte di Cassazione, a seguito della riforma del 2009, è quella di "filtrare" i ricorsi per determinare quali, già ad un primo esame, siano da decidere come inammissibili, manifestamente fondati o infondati. A seguito di tale esame la sezione ha due possibilità: se negativo, permettere che il ricorso venga assegnato ad altra sezione semplice; se positivo, al contrario, emetterà ordinanza per uno dei motivi sopra riportati, motivando la sua decisione, non senza aver enunciato, ove necessario, il principio di diritto. Ciò che è accaduto nel caso di specie.
Nonostante la decisione di rigetto, la Suprema Corte si sofferma sull'esame dei doveri di buona gestione a carico dell'amministratore di condominio. In particolare, lo stesso veniva accusato dai condomini di mala gestio a causa di mancata riscossione di oneri condominiali posti a carico di altri condomini morosi. In realtà, in fase di merito, lo stesso aveva dimostrato come fossero stati effettivamente notificati i rispettivi atti di precetto; l'avvio o meno di successiva fase di esecuzione forzata rientrerebbe nei poteri discrezionali dell'amministratore. Confermando tale orientamento la Corte statuisce che "la mancata riscossione degli oneri condominiali dai condomini morosi da parte dell'amministratore, se è contraddetta dalla provata notificazione agli stessi degli atti di precetto, non integra contestazione: ove l'amministratore non ha intrapreso la procedura esecutiva vera e propria è scelta che può giustificarsi sulla base della non sicura solvibilità dei condomini e, quindi, non integra in sé un fatto di "mala gestio".
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