Il Tribunale, accertato che i sigilli venivano apposti in modo illegittimo in quanto non consoni al provvedimento del GIP, ha ritenuto che appariva chiara l'insussistenza del reato previsto e punito dall'art. 349 comma 2 del codice penale.
Entrambi gli imputati erano stati deferiti all'Autorità Giudiziaria, perché, in qualità di custodi di un complesso edilizio, avrebbero violato i sigilli apposti dalla Sezione di Polizia Giudiziaria, in esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP.
E' apparso "comunque riluttante al giudicante trascurare che nel dominio della giustizia penale l'illegittimità di un atto (per giunta esecutivo di altro atto legittimo dell'autorità giudiziaria) lo renda come se fosse mai esistito". Il Tribunale, in conclusione, ha affermato che, venuta meno la legittimità del sigillo (visto che è stato erroneamente apposto), viene meno anche l'elemento materiale della condotta degli agenti ovvero degli imputati nel procedimento penale de quo. Il caso concreto era apparso singolare, in quanto il Gip aveva disposto il sequestro preventivo
delle porzioni immobiliari non effettivamente occupate, ma, in sede di apposizione dei sigilli, gli stessi erano stati apposti anche in un appartamento che risultava in effetti occupato. Dichiarati custodi il costruttore, prima, e chi abitava dopo, entrambi sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria per violazione di sigilli. Il Tribunale, accertato che i sigilli erano stati apposti illegittimamente perché non in conformità al provvedimento del GIP, assolveva gli imputati perché il fatto non sussiste. Avv. Aloisio LuigiDi questo autore:
"Guida al Paesaggio - Principi Normativi e criteri di progettazione"
edito da Edizioni Fag Milano, aprile 2013 di Luigi Aloisio