di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 20343 del 4 Settembre 2013. Nel caso di specie il proprietario di un fondo servente cita il condominio beneficiario della servitù di passaggio al fine di vedersi corrispondere il rimborso di parte delle spese sostenute per il rifacimento di un muro di sostegno situato sul fondo stesso. I due soggetti avrebbero in precedenza stipulato accordo in base al quale al condominio sarebbero state poste a carico solo le spese di manutenzione della strada. La domanda viene rigettata in primo ed in secondo grado; l'interessato propone dunque ricorso in Cassazione.
Secondo il ricorrente la Corte d'Appello sarebbe incorsa in vizio di violazione di legge per errata applicazione della stessa al caso concreto. Il muro di contenimento sarebbe infatti stato strettamente funzionale alla strada adiacente, sussistendo di conseguenza tra di essi nesso funzionale. Secondo l'interpretazione fornita dal ricorrente, "nel silenzio delle parti, la manutenzione del muro in questione non poteva non essere ricompresa in quella della strada". La Suprema Corte ricorda tuttavia come "la Corte, con argomentazione sufficiente e adeguata e priva di contraddittorietà, ha semplicemente rilevato, sulla base delle espressioni verbali contenute nelle clausole contrattuali, che le parti non hanno specificamente previsto le spese per la manutenzione del muro di sostegno". L'interpretazione conforme di clausole contrattuali rientra dunque nei poteri discrezionali del giudice del merito, il quale - scegliendo il criterio dell'interpretazione letterale - è vincolato solo, nella sua scelta, ad una esauriente e logica motivazione; circostanza che nel caso in oggetto si è verificata. Il ricorso è rigettato.
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