di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 20066 del 2 Settembre 2013. La Compagnia di assicurazione - designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - è tenuta a liquidare il danno alla vittima di sinistro stradale da veicolo non identificato anche se la stessa non ha provveduto a sporgere denuncia alle autorità. Nel caso di specie la Compagnia ha rifiutato tale pagamento palesando condotta colposa e probabilmente collusiva di vittima ed automobilista. Il danneggiato, soccombente sia in primo che secondo grado, ricorre in Cassazione.
La Suprema Corte cita propria giurisprudenza costante (in particolare, Cass. 18532/2007 e 4480/2011) riportante il seguente principio di diritto: "l'omessa denuncia alle autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto". Tali circostanze vanno adeguatamente valutate dal giudice del merito, il quale deve tenerne conto unitamente alle altre circostanze del caso concreto; in ciò consiste la valutazione del giudice secondo il suo prudente apprezzamento. Rileva la Cassazione come il giudice d'appello non abbia tenuto in considerazione delle ulteriori risultanze probatorie fornite dall'interessato - come, ad es., alcune testimonianze - escludendo, senza motivare in modo ragionevole, il diritto al risarcimento sulla base della sola omissione di denuncia alle autorità. Il giudice del merito ben avrebbe potuto giungere alle medesime conclusioni (ritenendo, per ipotesi, la testimonianza inattendibile) ma avrebbe dovuto motivare logicamente tale decisione. Il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello.
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