DI STEFANIA SQUEO
Cassazione, sent. 28 gennaio 2013, n.1874: "Rientra tra gli elementi essenziali del contratto di espianto di rene l'obbligo della struttura sanitaria di stipulare una garanzia assicurativa a protezione del donatore per i rischi immediati e futuri collegati all'intervento di espianto ed alla conseguente menomazione"
Una persona, dopo essersi sottoposta, presso una Struttura Ospedaliera, ad una operazione di espianto di rene, per donarlo ad altra persona, accusava l'Ospedale di riportare, a causa dell'intervento, gravi sofferenze fisiche e anche stati depressivi cronici tali da impedirgli lo svolgimento di qualunque attività lavorativa. Accusava, inoltre, l'Ente di avere omesso (o eseguito in modo errato) le indagini richieste dalla legge [1] atte ad accertare l'attitudine psicologica del donatore ad essere spiantato.
Dopo vicende contrastanti, la controversia approda alla Corte di Cassazione, che per la prima volta affronta la materia dell'espianto di rene da donatore vivente.
La Corte, riconoscendo la peculiarità del contratto tra "donatore" e Struttura sanitaria specialistica, nella deroga alla norma [2] che tutela dell'integrità fisica, statuisce il principio fondamentale per cui oltre ad essere osservate scrupolosamente tutte le disposizioni di legge [3], tale contratto "richiede per essere valido ed efficace una protezione del donatore per i rischi e un'assoluta gratuità" [4].
Tra gli elementi essenziali di tale contratto "rientra indiscutibilmente la sussistenza di una garanzia assicurativa" [5], della quale deve farsi completamente carico la Struttura sanitaria per i rischi immediati e futuri e di menomazione subita, conseguenti all'intervento.
"In conclusione, nessuna prestazione sanitaria di espianto del rene poteva essere fatta, una volta ottenuto il nulla osta del Pretore, senza la completa sussistenza di tutti i benefici e della contratta assicurazione resi possibili dalla diligenza della Struttura, destinataria di tali obblighi" [6].
Stefania Squeo
Mediatore e praticante avvocato abilitata
Foro Milano
Profilo Linkedin di Stefania Squeo
[1] Legge n.458 del 1967
[2] Art. 5 cod. civ.
[3] Legge n.458 del 1967, art.2, 3, 4, 5, 6 e 7; art.2, 3 e 32 Cost.; art.5 cod. civ.
[4] Cass. sent. n.1874 del 28 gennaio 2013
[5] Cass. sent. n.1874 del 28 gennaio 2013
[6] Cass. sent. n.1874 del 28 gennaio 2013
Cassazione, sent. 28 gennaio 2013, n.1874: "Rientra tra gli elementi essenziali del contratto di espianto di rene l'obbligo della struttura sanitaria di stipulare una garanzia assicurativa a protezione del donatore per i rischi immediati e futuri collegati all'intervento di espianto ed alla conseguente menomazione"
Una persona, dopo essersi sottoposta, presso una Struttura Ospedaliera, ad una operazione di espianto di rene, per donarlo ad altra persona, accusava l'Ospedale di riportare, a causa dell'intervento, gravi sofferenze fisiche e anche stati depressivi cronici tali da impedirgli lo svolgimento di qualunque attività lavorativa. Accusava, inoltre, l'Ente di avere omesso (o eseguito in modo errato) le indagini richieste dalla legge [1] atte ad accertare l'attitudine psicologica del donatore ad essere spiantato.
Dopo vicende contrastanti, la controversia approda alla Corte di Cassazione, che per la prima volta affronta la materia dell'espianto di rene da donatore vivente.
La Corte, riconoscendo la peculiarità del contratto tra "donatore" e Struttura sanitaria specialistica, nella deroga alla norma [2] che tutela dell'integrità fisica, statuisce il principio fondamentale per cui oltre ad essere osservate scrupolosamente tutte le disposizioni di legge [3], tale contratto "richiede per essere valido ed efficace una protezione del donatore per i rischi e un'assoluta gratuità" [4].
Tra gli elementi essenziali di tale contratto "rientra indiscutibilmente la sussistenza di una garanzia assicurativa" [5], della quale deve farsi completamente carico la Struttura sanitaria per i rischi immediati e futuri e di menomazione subita, conseguenti all'intervento.
"In conclusione, nessuna prestazione sanitaria di espianto del rene poteva essere fatta, una volta ottenuto il nulla osta del Pretore, senza la completa sussistenza di tutti i benefici e della contratta assicurazione resi possibili dalla diligenza della Struttura, destinataria di tali obblighi" [6].
Stefania Squeo
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[1] Legge n.458 del 1967
[2] Art. 5 cod. civ.
[3] Legge n.458 del 1967, art.2, 3, 4, 5, 6 e 7; art.2, 3 e 32 Cost.; art.5 cod. civ.
[4] Cass. sent. n.1874 del 28 gennaio 2013
[5] Cass. sent. n.1874 del 28 gennaio 2013
[6] Cass. sent. n.1874 del 28 gennaio 2013
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