La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20482 del 6 settembre 2013, ha affermato che costituisce ius receptum che "tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistente nella perdita di redditi, ad esclusione dì quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggono origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro costituiscono redditi da lavoro dipendente e come tali sono assoggettati a tassazione separata ed a ritenuta d'acconto
".Nel caso di specie, un lavoratore propose ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso della trattenuta IRPEF operata dal suo datore di lavoro sulla somma alla quale quest'ultimo era stato condannato, a seguito di licenziamento illegittimo, quale risarcimento del danno ex art.18 della legge n. 300 del 1970.
I Giudici di appello ritennero che la sentenza del Giudice del lavoro (dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento subito) aveva risarcito un lucro cessante, come tale costituente reddito imponibile ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.P.R. n. 917/86.
I Giudici di legittimità, hanno dunque rigettato il ricorso del dipendente confermando la sentenza della Corte d'appello riconoscendo la legittimità delle ritenute operate dal datore di lavoro sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento per l'illegittimo licenziamento.
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: