di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 20728 del 10 settembre 2013. Deve ritenersi che il rapporto di lavoro del lavoratore prosegua con il cedente laddove l'asserito trasferimento d'azienda risulta attuato in violazione di norme imperative dal momento che l'entità economica trasferita al cessionario non risulta organizzata in modo stabile e autosufficiente, mancando dunque la prova della connessione delle professionalità del personale addetto con le attività del preteso ramo. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 10 settembre 2013, n. 20728.
La Suprema Corte ha già osservato, sia pure con riferimento a controversia relativa alla cessione di analogo ramo di azienda intentata da altri lavoratori operanti presso altro ambito territoriale della stessa società, che - nel regime normativo precedente la modifica contenuta nel decreto legislativo n. 278/2003, articolo 32 - per "ramo d'azienda", ai sensi dell'articolo 2112, codice civile
(come modificato dalla legge 2 febbraio 2001, n. 18, in applicazione della direttiva CE n. 98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione d'azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente e non anche una struttura produttiva creata "ad hoc" in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate tra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerzia del rapporto ad un ramo di azienda già costituito.Può applicarsi la disciplina dell'articolo 2112, codice civile anche in caso di frazionamento e cessione di parte dello specifico settore aziendale destinato a fornire un supporto logistico sia al ramo ceduto che all'attività rimasta alla società cessionaria, purchè esso mantenga, all'interno della più ampia struttura aziendale oggetto della cessione, la propria organizzazione di beni e persone al fine della fornitura di particolari servizi per il conseguimento di specifiche finalità produttive dell'impresa e che, in presenza di tale presupposto, si considerano far parte del ramo d'azienda, sicchè peraltro, i rapporti trasferiti dal cedente al cessionario, ai sensi dell'articolo 2112, codice civile, senza necessità di un loro consenso, riguardano i dipendenti che prestano la loro attività non solo esclusivamente ma anche prevalentemente per la produzione di beni e servizi del ramo aziendale.
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