di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 20703 del 10 Settembre 2013. Quali diritti vanta ex lege, nei confronti degli altri eredi legittimi, il coniuge superstite? Nel caso in oggetto, a seguito di declaratoria di nullità di testamento olografo - ritenuto dal giudice di primo grado alterato da terzi - lo stesso ha provveduto a distribuire i beni del de cuius secondo i principi di diritto regolanti la successione di legge. A tale statuizione - confermata anche in secondo grado - si è opposta la vedova, la quale aveva sposato in terze nozze il defunto e con il quale ha convissuto solo pochi mesi, proponendo ricorso in Cassazione.

Dopo aver ricordato come, per escludere l'olografia (e di conseguenza la validità stessa del testamento) sia sufficiente un intervento di terzi, a qualsiasi titolo (quindi anche, come nel caso in oggetto, su espressa richiesta dell'interessato) la Suprema Corte accoglie in parte il gravame statuendo che "in tema di successione necessaria (…) al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza

familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni". Per quanto riguarda l'imputazione del diritto sulla massa ereditaria evidenzia che "tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli". Tutto ciò in ossequio al principio di solidarietà coniugale, garantito anche in Costituzione
agli artt. 2 e 47 nel senso di tutela e sviluppo fisico e spirituale del soggetto. Il diritto d'abitazione e l'uso dei mobili della casa coniugale, per questo motivo, gravano sull'intero patrimonio ereditario e va imputato proporzionalmente alle singole quote di legittima.


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