"La legittimità della causale indicata nel contratto in somministrazione non significa che la stessa renda legittima l'apposizione del termine a prescindere dalla prova della sussistenza in concreto di una situazione che sia riconducibile alla ragione indicata in contratto."
E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 20598/2013, ha rigettato il ricorso proposto da Poste Italiane avverso la sentenza
Nello specifico il lavoratore veniva assunto con un contratto di fornitura di lavoro temporaneo per rispondere al fabbisogno di personale connesso a situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili rinvenibili nel progetto ‘week end’; tuttavia la Corte di merito ha ritenuto "carente la prova che tale situazione avesse comportato per la filiale di P. una contingente necessità temporanea di fabbisogno di ulteriore personale" e non è stata dimostrata "una specifica situazione in relazione alla filiale di P. di un maggiore fabbisogno di personale connesso a situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili" (come invece richiesto dal ccnl invocato)."
Corretta, dunque la decisione della Corte d'Appello che, accertato che la somministrazione di lavoro di cui al contratto di fornitura, è avvenuta fuori dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 276 del 2003, ha disposto la costituzione dall'inizio della somministrazione, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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