La Corte di Cassazione con la sentenza n. 37815/2013 ha ribadito che in caso di atti sessuali con minorenne la condanna di induzione alla prostituzione minorile è indipendente dalla volontà del minorenne o dal fatto che ci sia stato un singolo episodio o un reiterare dell'atto. Nel dettaglio la prostituzione minorile è identificata come l'esecuzione di atti sessuali con un minorenne che ne riceve in cambio utilità economiche, e non può essere vincolata alla volontà del minorenne la cui accondiscendenza potrebbe essere frutto di azioni di convincimento da parte dell'adulto o immaturità da parte dello stesso adolescente. Cosi il singolo episodio di atto sessuale ha valenza tanto quanto il reiterarsi dello stesso.
In particolare per definire il reato di induzione alla prostituzione si deve fare riferimento al concetto di retribuzione e va dimostrato che l'atto sessuale sia strettamente legato all'utilità economica a prescindere dalla volontà dell'adolescente o dal numero di rapporti che ci sono stati tra le parti.
Nel caso di specie sono decaduti i capi di accusa alla prostituzione ai danni di minore o tentata induzione alla prostituzione minorile perché non è stato dimostrato lo stretto legame tra gli atti sessuali ed i regali ricevuti dal minore, visto che il minorenne li riceveva non esclusivamente in occasione dell'atto sessuale ma costantemente, anche negli incontri nei quali non si verificavano rapporti sessuali tra le parti.
In particolare per definire il reato di induzione alla prostituzione si deve fare riferimento al concetto di retribuzione e va dimostrato che l'atto sessuale sia strettamente legato all'utilità economica a prescindere dalla volontà dell'adolescente o dal numero di rapporti che ci sono stati tra le parti.
Nel caso di specie sono decaduti i capi di accusa alla prostituzione ai danni di minore o tentata induzione alla prostituzione minorile perché non è stato dimostrato lo stretto legame tra gli atti sessuali ed i regali ricevuti dal minore, visto che il minorenne li riceveva non esclusivamente in occasione dell'atto sessuale ma costantemente, anche negli incontri nei quali non si verificavano rapporti sessuali tra le parti.
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