di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 21361 del 18 settembre 2013. Il disposto dell'art. 75 del Ccnl obbliga il personale smontante o già smontato a effettuare il servizio nel ricorso di condizioni oggettive che lo richiedano e ravvisando nella condotta quella insubordinazione che giustifica la risoluzione del rapporto. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore nelle ventiquattro ore; è fatta salva, tuttavia, l'individuazione da parte dei contratti collettivi
, anche aziendali, che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. Tale disposizione è ribadita dall'art. 13 del d.lgs. n. 66 del 2003 che ha trovato piena attuazione nella contrattazione collettiva di settore (art. 71 del c.c.n.l. del personale degli Istituti di vigilanza privata ratione temporis applicabile) nel quale, stante il ruolo ricoperto dalla Vigilanza Privata quale attività ausiliaria di prevenzione, sicurezza per la tutela del patrimonio pubblico e privato, con le conseguenti necessità di assicurare servizi caratterizzati da straordinarietà non programmabili al fine di evitare pericoli e/o danni ai beni da vigilare, è stato convenuto che in base all'art. 3 d. lgs. n. 66/2003 ai fini contrattuali l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali e, tuttavia, si è precisato che tenuto conto delle obiettive necessità di organizzare i turni di lavoro in maniera da garantire la continuità nei servizi di tutela del patrimonio pubblico e privato affidato agli Istituti di Vigilanza. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 18 settembre 2013, n. 21361.Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, che dovrà avvenire entro due ore e mezza dal termine del normale orario giornaliero: si tratta di una modalità di flessibilizzazione dell'orario che, ragionevolmente, consente il corretto avvicendamento nel servizio assicurando la presenza di personale per fare fronte a esigenze impreviste, e non rientranti nella normale organizzazione del lavoro, quale può essere concretamente qualificata la necessità di provvedere ad un intervento in prossimità della fine del turno di servizio con eventuale superamento dell'orario di servizio fissato nelle otto ore.
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