di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 21950 del 25 Settembre 2013. E' legittimo impugnare la delibera condominiale confermante tabella millesimale se alcuni vani di proprietà esclusiva sono di fatto inutilizzabili? Il condomino interessato ha agito in tal modo poiché l'inutilizzabilità di tali spazi è derivata da causa a lui non imputabile; inoltre, il calcolo dei millesimi sarebbe stato errato poiché sarebbero stati inclusi altri spazi di fatto non interessati dai servizi comuni. Ha dunque richiesto al giudice di primo grado di procedere al ricalcolo. La domanda veniva rigettata sia in primo che in secondo grado, poiché l'appellante non avrebbe "evidenziato l'eventuale divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle millesimali in parola". L'interessata ricorre dunque in Cassazione lamentando il gravoso ed ingiustificato onere probatorio posto a suo carico dal giudice del merito.
La ricorrente non ha proceduto ella stessa a ricalcolare gli importi dovuti ma si è limitata a provare l'esistenza di un errore oggettivo nella compilazione delle tabelle millesimali
: tanto basta a determinare, in capo al giudice, l'onere di procedere a revisione delle tabelle stesse. Ella ha tuttavia dimostrato in entrambi i gradi di giudizio quali fossero nello specifico gli errori riscontrati. "Si tratta di errori obiettivamente verificabili, costituenti il presupposto per richiedere la revisione delle tabelle millesimali". E' eccessivamente gravosa la prova della quantificazione di tale divergenza effettiva, avendo la ricorrente pienamente raggiunto la prova richiesta dalla legge. Spetta al giudice "verificare i valori di tutte le porzioni, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi (...) incidenti sul valore effettivo di esse, e quindi adeguarvi le tabelle, eliminando gli errori riscontrati". Spetta dunque al giudice l'onere del ricalcolo, essendo sufficiente che l'interessato provi la sussistenza di oggettivi errori di calcolo. Vai al testo della sentenza 21950/2013