di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 21831 del 24 settembre 2013. Nei centri abitati, i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio - da ubicare preferibilmente fuori della carreggiata (art. 7, comma 1, lettera f), codice della strada) sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle Direttive del Ministero e delle finalità a cui lo stesso è preordinato - salvaguardare le esigenze primarie dei singoli e dell'intera collettività nazionale alla creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo per ovviare a una situazione di grave disagio e di concreti danni a seguito dell'aumento dei veicoli circolanti. L'istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso "parcheggio incustodito" è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (art. 1326, comma 1, e art. 1327, codice civile), perché l'esclusione attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico ex art. 1336, codice civile, che 1'utente può non accettare non essendo privo di alternative. E' quanto deciso dalla Corte di Cassazione Civile, con sentenza 24 settembre 2013, n. 21831.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che è esclusa la responsabilità per furti di auto se il contenuto del regolamento era affisso nella struttura in cui era palese l'intenzione dell'amministrazione di escludere l'obbligo di custodia del veicolo.
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