di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 21840 del 24 Settembre 2013. Quali sono gli effetti della sentenza non definitiva, pronunciata in fase di cognizione, revocante il decreto ingiuntivo
opposto? Anche se la sentenza definitiva, in effetti, ha solo parzialmente modificato la portata del titolo, diminuendone la somma incorporata? Sulla base di tale decreto ingiuntivo la banca creditrice aveva proceduto all'iscrizione di ipoteca giudiziale sul bene oggetto della controversia; ma il Tribunale, sulla scorta appunto di tale sentenza non definitiva, aveva accolto l'opposizione all'esecuzione del terzo acquirente, nel frattempo subentrato. Secondo il giudice di primo grado la sentenza non definitiva aveva fatto venir meno l'iscrizione ipotecaria, vanificando conseguentemente ogni atto espropriativo. Avverso tale decisione l'interessata propone ricorso in Cassazione.A dire della ricorrente, la sopravvenuta sentenza definitiva di accoglimento parziale dell'opposizione avrebbe sì riformato in termini di consistenza del credito e, sulla base di ciò, l'iscrizione ipotecale avrebbe conservato piena efficacia. La Suprema Corte, nel dirimere il presente contrasto, enuncia il principio di diritto già pronunciato in una precedente sentenza della Corte a sezioni unite del 1993, secondo la quale "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (…) dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (…), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo". Nel caso in oggetto, la sentenza non definitiva ha dunque sì revocato totalmente il decreto ingiuntivo opposto, sostituendolo tuttavia con una successiva pronuncia di accoglimento parziale dell'opposizione, riformando di fatto l'importo del credito. Applicando il disposto dell'art. 653 c.p.c. sono fatti salvi gli atti di esecuzione già compiuti sulla base del decreto revocato, poi sostituito da sentenza di riforma. Questa norma va applicata anche nel caso di iscrizione di ipoteca giudiziale. Questo orientamento della Corte è univoco ed è giustificato dalla volontà di tutelare il creditore, il quale ben potrà mantenere efficaci gli effetti esecutivi già avverati, pur sempre nei limiti della nuova quantificazione giudiziale.
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