di Luigi Del Giudice - E' da ritenersi illegittima la deliberazione di giunta avente ad oggetto la delimitazione di zona a traffico limitato, quando non risulta rispettosa dei principi e delle disposizioni contenute nella normativa primaria da cui trae il proprio fondamento. (art. 7, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 285 del 1992, Nuovo codice della strada).
In merito a quanto sopra, il Tar di Milano con sentenza n. 1682, del 1 luglio 2013, chiarisce che i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare debbono fondarsi su "accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale" (art. 7, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 285 del 1992, Nuovo codice della strada), "tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio" (art. 7, comma 9, del D. Lgs. n. 285 del 1992, Nuovo codice della strada) e "secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione" (art. 12, comma 2, decreto legge n. 223 del 2006).
Inoltre, prosegue il Tar, pur essendo stato evidenziato che i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare sono "espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, che devono essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza", è stato anche sottolineato come gli stessi possono essere sottoposti al sindacato giurisdizionale allorquando siano affetti da manifesta illogicità o irragionevolezza o da grave carenza di istruttoria (ossia con un sindacato "ab externo", come chiarito da Consiglio di Stato, V, 13 febbraio 2009, n. 825).
Luigi Del Giudice
www.polizialocaleweb.com
In merito a quanto sopra, il Tar di Milano con sentenza n. 1682, del 1 luglio 2013, chiarisce che i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare debbono fondarsi su "accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale" (art. 7, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 285 del 1992, Nuovo codice della strada), "tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio" (art. 7, comma 9, del D. Lgs. n. 285 del 1992, Nuovo codice della strada) e "secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione" (art. 12, comma 2, decreto legge n. 223 del 2006).
Inoltre, prosegue il Tar, pur essendo stato evidenziato che i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare sono "espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, che devono essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza", è stato anche sottolineato come gli stessi possono essere sottoposti al sindacato giurisdizionale allorquando siano affetti da manifesta illogicità o irragionevolezza o da grave carenza di istruttoria (ossia con un sindacato "ab externo", come chiarito da Consiglio di Stato, V, 13 febbraio 2009, n. 825).
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