di Gerolamo Taras - L'accesso agli atti del procedimento tributario segue regole diverse da quelle, dettate in generale dalla legge 241/90, per la documentazione amministrativa. Con questa precisazione.
"Sebbene l'art. 24, l. n. 241 del 1990 escluda il diritto d' accesso, tra l'altro, nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano, è da ritenere che la detta norma debba essere intesa, secondo una lettura della disposizione costituzionalmente orientata, nel senso che la inaccessibilità agli atti di cui trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del procedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo.
In ragione di ciò deve riconoscersi il diritto di accesso qualora l'Amministrazione abbia concluso il procedimento, con l'emanazione del provvedimento finale e quindi, in via generale, deve ritenersi sussistente il diritto di accedere agli atti di un procedimento tributario ormai concluso.
L'interesse del contribuente alla ostensione degli atti che sono posti a presupposto o propedeutici a procedure di riscossione è riconosciuto anche in via legislativa, ponendo precisi obblighi in capo al concessionario alla riscossione.
L'art. 26 comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nel disporre che il concessionario di esattoria deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione, introduce due obblighi per la Società concessionaria: la conservazione per cinque anni; l'obbligo di esibizione (quale forma di accesso speciale) a richiesta del contribuente; conseguentemente, dal momento che la cartella esattoriale costituisce presupposto della iscrizione di ipoteca immobiliare, la richiesta di accesso, ai sensi degli artt. 22 ss., l. n. 241 del 1990, alla cartella è strumentale alla tutela dei diritti del contribuente in tutte le forme consentite dall'ordinamento giuridico ritenute più rispondenti ed opportune; la cartella esattoriale deve essere rilasciata, in copia, dalla società concessionaria al contribuente che abbia proposto, o voglia proporre ricorso avverso atti esecutivi iniziati nei suoi confronti. Ritenere diversamente implicherebbe, sostanzialmente, introdurre una limitazione all'esercizio della difesa in giudizio del contribuente, o, in ogni caso, rendere estremamente difficoltosa la tutela giurisdizionale del contribuente che dovrebbe impegnarsi in una defatigante ricerca delle copie delle cartelle".
E' quanto affermato dal Consiglio di Stato, nelle motivazioni della sentenza N. 04821/2013 del 26/09/2013, che ha deciso l'appello, proposto da Motor Tecnica S.R.L., per la riforma della sentenza n. 00081/2013, del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO. Il TAR aveva respinto la richiesta della Società di annullamento del silenzio rigetto, formatosi sulla istanza di accesso ai documenti, inoltrata ad EQUITALIA. La società di riscossione non aveva dato seguito alla richiesta, deducendo l' inesistenza del diritto di accesso trattandosi di procedimenti tributari, e la tardività del ricorso, notificato oltre i trenta giorni.
Il TAR aveva, quindi, respinto il ricorso ritenendolo, erroneamente secondo il Giudice di Appello, proposto tardivamente. Contro la sentenza, Motor Tecnica S.R.L, proponeva appello deducendo in primo luogo la tempestività del ricorso e nel merito, il proprio diritto ad accedere alle cartelle esattoriali ed alle relative intimazioni, assumendo di non avere mai ricevuto le corrispondenti notifiche, giustificando l'interesse con il timore dell'esposizione ad una azione di pignoramento presso terzi.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l' appello, ed ordinato ad Equitalia spa di esibire i documenti richiesti dal ricorrente e di rilasciarne copia.
Per questi motivi: 1) con riguardo alla tardività del ricorso originario, la sentenza è errata per essere stato, il ricorso originario, proposto entro i trenta giorni dal termine in cui si era formato il silenzio avverso la richiesta di accesso. Infatti l'art. 116 c.p.a. al primo comma, dispone che il ricorso per l'accesso vada proposto mediante notificazione, entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio. In materia deve tenersi conto del principio (espresso dal Giudice delle leggi con sentenza n.477 del 2002) secondo cui il momento in cui la notifica deve ritenersi perfezionata per il notificante, deve distinguersi da quello in cui deve ritenersi perfezionata nei confronti del destinatario. A seguito della sentenza della Corte cost. n. 477 del 26 novembre 2002, le cui statuizioni sono state poi recepite in via legislativa dall'art. 2 comma 1 lett. e), l. 28 dicembre 2005 n. 263, è stato stabilmente introdotto nell'ordinamento giuridico il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, di guisa che per il notificante essa si intende perfezionata al momento della consegna del plico all' ufficiale giudiziario, mentre per il notificatario il perfezionamento si determina solo al prodursi della legale conoscenza dello stesso (tra tante, Consiglio Stato sez. V, 9 marzo 2009, n. 1365).
2) In ordine alla richiesta di accesso: l'istanza del contribuente, rivolta al concessionario della riscossione finalizzata ad accedere alle cartelle esattoriali ed alle corrispondenti notifiche, che dichiara non aver mai ricevuto, è fondata ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973. Mentre il diritto all'accesso non può essere negato, richiamando puramente e semplicemente l'art. 24 comma 1 lettera b della legge 241/90. L'avvenuto deposito degli estratti di ruolo non può essere ritenuto sufficiente a considerare assolti gli obblighi di accesso, richiedendosi la integrale produzione di ciascuna cartella esattoriale con relative notifiche per consentire all'interessato di avere certezza in ordine al complessivo ammontare ed alle relative causali delle pretese fiscali o tributarie a suo nome.
Sentenza n. 04821/2013