Con la sentenza in oggetto, la Cassazione si pronuncia ancora una volta in merito al reato di cui all'art. 186 co. 2 del Codice della Strada che punisce chi è colto alla guida di veicoli in stato di alterazione dovuto alla assunzione di bevande alcooliche.
Il ricorrente, (già condannato dai giudici della Corte di appello in ragione di tasso alcoolemico rilevato di 1,33 e 1,40 grammi per litro di sangue ed evidente sintomatologia tipica) deduceva una errata applicazione della norma in discorso da parte dei giudici di merito, sul presupposto che, trattando questa di sole "bevande" alcooliche, la fattispecie non potesse essere ricondotta ad una mera assunzione di farmaco per mal di gola a base alcoolica , privo oltretutto, di controindicazioni.
Lo stesso difatti sosteneva che il proprio stato di alterazione, rilevato dall'organo di Polizia Stradale procedente, fosse dovuto all'alcool contenuto nella formulazione del farmaco assunto.
Secondo la Corte, però, questa interpretazione non trova alcun riscontro in un'ottica di generale tutela della pubblica incolumità entro la quale la norma si muove: il termine bevanda, da questo punto di vista, va necessariamente equiparato a quello di "sostanza", termine atto dunque a ricomprendere qualsiasi tipo di elemento alcoolico assunto, idoneo a determinare uno stato di ebbrezza.
Ricorso respinto dunque, ed automobilista condannato.
Dott. Lorenzo Giovarelli - giovarelli.lorenzo@gmail.com