"L'obbligo di collaborazione è insito nel dovere di diligenza ex art. 2104 codice civile. Esso trova fondamento anche nel dovere di esecuzione secondo buona fede (art 1375 cod. civ.), poiché il lavoratore non adempie i doveri nascenti dal contratto di lavoro mettendo formalmente a disposizione dell'imprenditore le sue energie lavorative, ma è necessario ed indispensabile che il suo comportamento sia tale da rendere possibile al datore di lavoro l'uso effettivo e proficuo di queste, il che si realizza anche mediante l'integrazione tra gli apporti dei singoli operatori nel contesto unitario della funzione e/o del servizio cui la prestazione lavorativa inerisce."

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 22076 del 26 settembre 2013, ha dichiarato la legittimità del provvedimento sospensivo nei confronti del dipendente che, venendo meno all'obbligo di diligenza, si rifiuta di collaborare con la collega incitandola a non produrre.

Nel caso di specie un dipendente di Trenitalia Spa non solo era arrivato in ritardo allo sportello della biglietteria, ma, a causa di anomalie del sistema di vendita computerizzato, aveva omesso di attivare il sistema di vendita manuale dei biglietti ed aveva invitato la collega, addetta al servizio, a fare altrettanto; si era poi allontanato per recarsi al bar; al rientro, aveva avuto un diverbio con la collega, nei cui confronti aveva pronunciato frasi offensive dell'onore e della dignità della persona.

La Suprema Corte ha precisato che "l'ordine argomentativo della sentenza di appello è dunque teso a far rilevare come la tesi della provocazione - che, a dire del ricorrente, avrebbe innescato la sua legittima reazione verbale - non trovasse alcun riscontro nei fatti, poiché la collega non solo aveva osservato i doveri del suo ufficio, mentre il ricorrente non aveva fatto altrettanto ed aveva addirittura invitato la collega a violarli, ma, richiedendo la collaborazione del ricorrente, aveva agito del tutto legittimamente, poiché il dovere di collaborazione rientra nell'alveo del concetto di diligenza richiesto dall'art. 2104 cod. civ., ed il suo immotivato rifiuto aveva posto il ricorrente in una posizione di violazione disciplinare che può essa stessa integrare un'ipotesi di provocazione nel contesto delle relazioni intersoggettive tra colleghi.".


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