di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 22276 del 27 Settembre 2013. Non sempre occorre che la delibera condominiale, per essere valida, sia accompagnata dal progetto dell'opera interessata. Purchè essa venga approvata a maggioranza dei voti pari alle necessarie quote millesimali.
Nel caso in oggetto la maggioranza dei condomini ha optato per la trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in singoli impianti unifamiliari indipendenti, a gas. Alcuni condomini tuttavia impugnavano tale delibera contestando sia la necessità - dettata dalla particolare materia in discussione - di voto unanime, sia la mancata presentazione di progetto di installazione delle nuove opere corredato da relazione tecnica di conformità. Confermata la delibera in primo e in secondo grado, la sentenza d'appello viene impugnata in Cassazione. La Suprema Corte rileva come la decisione del giudice del merito sia invece esente da vizi di alcun genere. La normativa inerente la conversione di impianti centralizzati in sistemi di riscaldamento indipendenti (la L. 10/1991) prevede sì la documentazione contestata dai ricorrenti, ma non ne vincola la produzione in sede assembleare, non potendo la sua assenza pregiudicare la validità della delibera stessa. La legge, infatti, distingue chiaramente due fasi: quella deliberante e quella esecutiva, rientrando la deliberazione dei condomini sicuramente nella prima. Il progetto tecnico ben può essere prodotto in un secondo momento. Tutto ciò in un'ottica legislativa di favore nei confronti delle trasformazioni inerenti la riduzione dei consumi ed il risparmio energetico. Il ricorso è rigettato.