La Corte di Cassazione, con sentenza n. 42334 del 15 ottobre 2013, ha affermato la penale responsabilità, per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 628 del 1961, di un datore di lavoro (nella sua qualità di presidente di una cooperativa) per non avere fornito all'Ispettorato del lavoro la documentazione relativa al rapporto di lavoro dei dipendenti, benché sollecitata.
La difesa dell'imputato sosteneva che "la norma in questione non sanziona qualsiasi inottemperanza del datore di lavoro a prescrizioni o richieste dell'Ispettorato del lavoro, ma soltanto le condotte di coloro che, legalmente richiesti, non forniscano le notizie richieste o le forniscano scientemente errate o incomplete.

Da tale fattispecie deve ritenersi esclusa - prosegue la difesa - l'omessa esibizione della documentazione eventualmente richiesta dall'ispettore del lavoro, le cui facoltà di richiedere l'esibizione di documenti con sanzioni per il relativo rifiuto sono collegate esclusivamente alle indagini di polizia amministrativa previste dall'art. 8 del d.P.R. n. 520 del 1995, senza possibilità di estensione alle generali attività di vigilanza affidate agli ispettori del lavoro dell'art. 4 della legge n. 628 del 1961.".
Non è dello stesso parere la Suprema Corte che, ritenendo il ricorso inammissibile perché basato su un motivo manifestamente infondato, ha precisato che "l'art. 4, ultimo comma, della legge n, 628 del 1961 punisce «coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete». Si tratta - secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte - delle richieste di notizie concernenti violazioni delle leggi sui rapporti di lavoro, sulle assicurazioni sociali, sulla prevenzione e l'igiene del lavoro, che assumono valore strumentale rispetto alla funzione istituzionale di controllo esercitata dall'Ispettorato del lavoro. Si è più volte specificato, inoltre, che il reato in questione si configura, non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell'ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta all'Ispettorato del lavoro la vigilanza del 1955."
Tali principi - si legge nella sentenza
dei giudici di legittimità - sono stati correttamente applicati dalla Corte d'appello, perché essa ha preso le mosse dal risultati dell’istruttoria, da cui si evince che la documentazione richiesta all'imputato era quella necessaria per l’espletamento dei compiti istituzionali dell’Ispettorato definiti dal richiamato art. 4 della legge n. 628 del 1961 e, in particolare, della verifica della sussistenza di irregolarità nelle assunzioni dei dipendenti.


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