Avv. Gabriella Filippone - La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9725 del 2013, ha ritenuto illegittimo esercitare la professione di consulente del lavoro laddove la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale venga curata, non da dipendenti di un'associazione di categoria,  ma da un soggetto privo del titolo di consulente del lavoro, ovvero non iscritto al relativo albo professionale, che sia socio di una società solo partecipata da una di quelle associazioni di categoria (Cassazione penale sez. VI, Sentenza n. 9725 del 2013)

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IN FATTO

La Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale condannava l'imputata in relazione al reato di cui all'art. 348 c. p.,  per avere esercitato la professione di consulente del lavoro senza essere iscritta nel relativo albo professionale ovvero senza aver conseguito la relativa abilitazione professionale, in particolare provvedendo a compilare le buste paga dei dipendenti di ventisette aziende.

Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali avessero provato con certezza la colpevolezza dell'imputata, e riteneva irrilevante che la s.a.s., di cui l'imputata, socio accomandatario titolare del 99% di quote, fosse partecipata all'1% da un'associazione artigiana, asseritamente abilitata per legge a curare gli adempimenti previdenziali dei lavoratori subordinati.

Contro l'ordinanza veniva presentato ricorso, denunciando: la carenza di motivazione, per avere la Corte omesso di pronunziarsi circa l'assenza dell'essenziale elemento costitutivo del reato contestato; la violazione di legge, per non avere tenuto conto che la disciplina in materia abilitava l'associazione artigiana a svolgere l'attività, associazione di categoria, rispetto alla quale la società dell'imputata era una "articolazione".



IN DIRITTO

 
La Corte di Cassazione ha ritenuto: il ricorso inammissibile, perchè manifestamente infondati i motivi; la motivazione dei giudici di merito completa e priva di vizi di manifesta illogicità, avendo congruamente spiegato come non potesse "scriminare" o rendere penalmente irrilevante la condotta posta in essere dalla imputata la circostanza che la stessa svolgesse quella attività professionale - riservata, per legge, ai consulenti del lavoro, senza averne conseguito l'abilitazione - quale socia accomandataria di una società in accomandita semplice partecipata, nella veste di accomandante, da una associazione di categoria abilitata per legge alla cura degli adempimenti previdenziali relativi ai lavoratori subordinati delle ditte associate.

La Corte ha confermato che la L. n. 12 del 1979, art. 1, comma 4, contenente le norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro, prevede che le imprese considerate artigiane ai sensi della L. n. 860 del 1956, nonchè le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti a servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria, ma deve escludersi che le medesime attività possano essere da tali associazioni di categoria "delegate" a terzi, pena l'aggiramento delle suddette norme stabilite a tutela dell'interesse a che ai cittadini possano essere garantite determinate prestazioni professionali solo da soggetti che hanno un minimo di standard di qualificazione.

Non conduce la Corte ad una differente conclusione il fatto che il predetto art. 1 comma 4 preveda che le citate associazioni di categoria possano e non debbano affidare quei servizi anche a consulenti del lavoro, in quanto condizione  per la operatività di tale disposizione è che gli adempimenti previdenziali e assistenziali dei lavoratori delle imprese associate, siano in ogni caso curati da dipendenti dell'associazione di categoria: situazione evidentemente diversa da quella oggi in esame nella quale - come correttamente messo in risalto dalla Corte distrettuale - l'associazione di categoria era socio accomandante, per giunta con una percentuale di partecipazione dell'1%, di una società facente capo esclusivamente all'imputata, accomandarla con una partecipazione al 99%, cui era direttamente riferibile la gestione di quei servizi il cui esercizio è riservato per legge a specifiche categorie professionali.

 La Corte ha affermato il principio di diritto per il quale "sussistono gli estremi del reato di esercizio abusivo di una professione laddove la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale venga curata, non da dipendenti di un'associazione di categoria, cui la L. n. 12 del 1979, art. 1, comma 4, (contenente le norme per l'ordinamento della professione del lavoro) eccezionalmente riconosce la possibilità di quella gestione, ma da un soggetto privo del titolo di consulente del lavoro, ovvero non iscritto al relativo albo professionale, che sia socio di una società solo partecipata da una di quelle associazioni di categoria".
La Corte ha pertanto ritenuto inammissibile il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.



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