di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione VI, sentenza n. 23427 del 16 ottobre 2013.
Deve ritenersi sussistente la responsabilità professionale a carico dell'avvocato difensore che nell'ambito della controversia per responsabilità civile da circolazione stradale cade in errore nell'individuazione dell'impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada nei confronti della quale proporre la domanda giudiziale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 16 ottobre 2013, n. 23427.
La Corte di Appello, accertata la responsabilità, aveva condannato l'avvocato alla restituzione al cliente della somma percepita in pagamento di prestazioni professionali, rilevando oltretutto che il legale non aveva neppure conteggiato un acconto ricevuto.
Il cliente, pur non avendo mai contestato la parcella, aveva prestato un giuramento deferito dal legale, effettuando una dichiarazione in contrasto con la fattura pro forma (peraltro mai disconosciuta dal cliente). L'avvocato aveva così richiesto la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica per il reato di falso giuramento, richiesta che non è stata accolta dal giudice civile.
La Corte di Cassazione ha anche dichiarato inammissibile il ricorso dell'avvocato per questione rituale, confermando la sentenza di condanna d'appello poiché è mancata l'esposizione dei fatti di causa: il ricorrente, infatti, si è limitato a richiamare, nell'espositiva in fatto, la domanda di restituzione di quanto percepito, senza in alcun modo illustrare i fatti posti a fondamento dell'avversaria domanda, quanto meno nei limiti dell'indispensabile per comprendere le censure di cui al ricorso.
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