di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 23342 del 15 Ottobre 2013. E' dovere dell'architetto, ai fini dell'adempimento a regola d'arte, tener conto nella propria opera sia della conformità alle regole tecniche che della compatibilità con le regole giuridiche. Ciò poiché, in caso contrario, potrebbe essere compromessa la possibilità per il costruttore di ottenere i relativi titoli amministrativi necessari ad eseguire i lavori (nella specie, il permesso di costruire).
Nel caso in oggetto, proprio a tale omissione è conseguito il diniego della pubblica amministrazione al rilascio degli opportuni provvedimenti, non avendo il progetto edilizio tenuto conto della vigente normativa antisismica. Nonostante il rigetto nei precedenti gradi di giudizio, la Suprema Corte ha confermato che tale comportamento, addebitabile al progettista, costituisce senza dubbio colpa grave ed è quindi sicuramente fonte di responsabilità nei confronti del committente, il quale ha dovuto necessariamente ritardare l'inizio dei lavori. Ha errato il giudice del merito nell'affermare che "l'assunzione della direzione dei lavori da parte del professionista comprendeva ogni attività necessaria ad assicurare la realizzazione dell'opera, mentre per gli adempimenti di ordine burocratico l'adozione degli atti necessari rimaneva riservata alla committente proprietaria". Infatti, senza dover necessariamente qualificare la prestazione come di mezzi oppure di risultato, conferma la Cassazione che "il progettista deve assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva e corretta soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente".
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