Dr. Vincenzo Pisapia - Offensiva della Cassazione a favore del fisco. Il messaggio ormai è chiaro: i giudici  della sezione tributaria di Piazza Cavour si sentono i custodi delle ragioni dell'erario, quasi la longa manus dell'Amministrazione finanziaria.  Basta scorrere alcune delle più innovative sentenze degli ultimi mesi per rendersene conto. Si inventano nuove figure giuridiche, si interpretano le norme in modo elastico, si edificano nuovi principi. Ma sempre per tutelare le pretese del fisco.    Così inizia l'articolo apparso on line "Cassazione, offensiva pro fisco" di Marino Longoni, pubblicato su Italia Oggi del 28 ottobre 2013.

  Quanto asserito viene puntualmente dimostrato; infatti, con l'invenzione giuridica, resa nota nel testo della sentenza del 2008 pronunziata dalle sezioni unite,  dello "abuso di diritto", è stata istituita, - come chiaramente precisato dal Longano - una nuova procedura con  l'abbandono del diritto positivo  e  la invenzione di   "una norma ricavandola dai principi della Carta suprema per punire l'indebito risparmio di imposta."

   Con l'occasione, si evidenzia che analizzando una modifica apportata al testo di legge, è stata inventata una nuova definizione di legge di interpretazione autentica, prescindendo dalla solita verifica dell'unico significato del testo di  legge da interpretare e dalla struttura della nuova norma da cui deve risultare chiaramente che trattasi di interpretazione autentica. Infatti, nel 2009, la sezione quinta interessata a pronunciarsi in ordine alla modifica apportata alla legge finanziaria del 1992  e precisamente al testo dell'art. 57, c. 2 secondo periodo, modificato - dopo la reiterazione di molti decreti legge - , con l'aggiunta nel testo della parola  < accertamento >, definiva legge di interpretazione autentica il decreto legge convertito, così precisando:  

  "Ne consegue che la modifica successiva del testo di legge, con la  menzione esplicita dell'accertamento, non ha valore costitutivo, ex novo, ma semplicemente di interpretazione autentica, all'unico fine di evitare la insorgenza di controversie basate su tale apparente aporia testuale, e pertanto ha natura retroattiva, come nuova esplicitazione del testo."  

     In verità, in precedenza si nutrivano  perplessità sulla costituzione dei collegi giudicanti delle commissioni tributarie perché composti per due terzi di giudici non togati e si confidava molto nei collegi interessati a trattare questioni di legittimità.

  In relazione a tanto, si reputa indispensabile ed urgente l'adozione di provvedimenti idonei a realizzare nel contenzioso tributario ii rispetto della Carta Costituzionale e dello Statuto dei diritti del contribuente.  

 Dr. Vincenzo Pisapia


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