di Marco Massavelli - Guida in stato di ebbrezza alcolica "grave": il veicolo in comproprietà va confiscato. Il terzo estraneo ha diritto di rivalsa.
Nel caso di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza
alcolica "grave", di cui all'articolo 186, comma 2, lettera c), codice della strada, la non confiscabilità del veicolo riguarda il caso in cui il veicolo sia integralmente di proprietà del terzo estraneo, non quando esso appartenga in comproprietà all'imputato ed a soggetto terzo. In tali situazioni, trattandosi di bene indivisibile, la confisca non può che riguardare l'intero, salvo poi il diritto della persona estranea al reato di rivalersi per la perdita sulla metà del prezzo ricavato con la vendita giudiziale. E' l'importante principio stabilito dalla Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 5 settembre 2013, n. 36432.Per quanto qui di interesse, l'articolo 186, comma 2, lettera c), codice della strada
, nella versione attualmente in vigore, prescrive che: "Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato: c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter". Nel caso trattato dalla Suprema Corte, con la sentenza in commento, a seguito di applicazione della pena concordata tra le parti, ex articolo 444, codice procedura penale, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello lamentava che il tribunale aveva omesso di disporre la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, considerato che la norma incriminatrice citata impone al giudice l'adozione di detto provvedimento, anche nei casi pena patteggiata, allorchè il veicolo in questione sia, come nel caso di specie, di proprietà dell'imputato. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, precisa che l'articolo 186, codice della strada, come novellato dal decreto legge n. 92/2008, convertito nella legge n. 125/2008, prevede, per chi si sia reso responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, allorchè il tasso alcolemico registrato sia superiore a 1,5 g/l - ove anche il procedimento sia definito con pena patteggiata o sia disposta la sospensione condizionale della pena - la confisca obbligatoria del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.
Tale principio vale anche dopo la modifica dell'articolo 186, codice della strada, apportata dalla legge n. 120/2010, per effetto della quale alla confisca è stata attribuita la natura di sanzione amministrativa accessoria. Attribuzione che non ne ha eliminato il carattere dell'obbligatorietà e, in conseguenza, non ha fatto venir meno l'obbligo del giudice, ricorrendone i presupposti, di disporla con la sentenza, anche di patteggiamento, che accerti la commissione del reato. Spetta quindi sempre al giudice di disporre la confisca del veicolo con cui il reato è stato commesso, previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti, e cioè che il veicolo appartenga alla persona che ha commesso il fatto. Tale obbligo, quindi, non viene meno allorchè il veicolo appartenga in comproprietà all'imputato ed a persona estranea al reato; in quest'ultimo caso, il terzo estraneo al reato avrà semplicemente il diritto di rivalersi per la perdita sulla metà del prezzo ricavato con la vendita giudiziale. Deve però procedersi alla confisca del veicolo, in quanto esso è anche di proprietà dell'imputato.