di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 24510 del 30 Ottobre 2013. Quali sono i criteri che inducono il giudice all'assegnazione della casa familiare all'uno o all'altro coniuge? In caso di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare ad uno dei due genitori avviene sulla base del preminente interesse dei figli: l'immobile spetta all'ex coniuge che convive con la prole, non importa se i figli abbiano raggiunto la maggiore età rilevando al contrario il loro grado di indipendenza economica. Ma quid iuris se, come nel caso in oggetto, il figlio convivente cessa la coabitazione rendendosi indipendente?
La c.d. "sezione filtro" della Suprema Corte ha dichiarato palesemente infondata l'opposizione dell'ex coniunge coabitante alla decisione, adottata dal giudice del merito, di revocare detta assegnazione di casa familiare per cessata convivenza del figlio a carico. Non solo: confermando la sentenza impugnata la Cassazione ha altresì legittimato la contestuale revoca dell'obbligo al versamento dell'assegno di mantenimento periodico a favore del figlio per intervenuta mutazione delle condizioni di fatto. Inoltre, l'accertamento della circostanza sopravvenuta di cessata coabitazione è elemento riservato al potere istruttorio del giudice del merito, il quale, motivando adeguatamente la propria decisione, resta libero nella sua prudente e discrezionale valutazione della prova. Essendo il ricorso palesemente infondato, la stessa sezione condanna il ricorrente all'integrale sopportazione delle spese di giudizio.
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