di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, ordinanza n. 24500 del 30 Ottobre 2013. A seguito della c.d. "riforma dei riti" operata dal d.lgs. 150/2011 il legislatore ha ricondotto numerose ipotesi procedimentali ad una delle tre maggiori mantenute: il rito ordinario di cognizione, il procedimento sommario di cognizione ed il rito del lavoro. In particolare, il vecchio rito locatizio è stato assorbito dall'ultimo di quelli sopra menzionati. Il processo del lavoro è caratterizzato dall'oralità e dalla sintesi dei tempi processuali, mirando il legislatore ad una concentrazione delle attività giudiziali sfocianti - nella maggior parte dei casi - nella lettura del dispositivo al termine dell'udienza.
Nel caso di specie, a seguito di mutamento da rito ordinario a rito locatizio - dunque con le regole del processo del lavoro - la Corte d'Appello avrebbe dichiarato lo stesso improcedibile per violazione dei termini di cui all'art. 435 co2 c.p.c. (termine di notifica del ricorso all'appellato fissato in dieci giorni dal deposito dello stesso). La questione è risolta dalla Suprema Corte con ordinanza poiché ne si ravvede la manifesta fondatezza; infatti, il principio granitico formatosi nel tempo presso la Cassazione prevede che, nel rito del lavoro e delle locazioni, "il termine di dieci giorni assegnato all'appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non è perentorio e, pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempre che resti garantito all'appellato lo spatium deliberandi non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza di discussione della causa". Termine enunciato nel comma successivo. La ratio si ravvede nella possibilità per l'appellato dell' "apprestare le proprie difese, dovendosi ritenere che lo stesso legislatore, nel porre il suddetto termine (ordinatorio) di cui al comma 2, abbia disciplinato le conseguenze di una eventuale inosservanza di tale termine, prevedendo, al comma 3, che la notifica effettuata mantiene i suoi effetti, anche in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma precedente, allorché tra la data di notificazione e quella dell'udienza permanga un termine non inferiore a venticinque giorni".
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