Una lettera di addio esclude l'antigiuridicità dell'allontanamento dalla casa familiare.
Non ti sopporto più davvero
perché mi hai rotto il blues ....
Questo brano di Zucchero, in qualche modo rappresenta il "leitmotiv" di molte coppie sposate sull'orlo di una crisi di nervi.
Quindi, quando i fumi della rabbia e del rancore salgono alla testa l'unica soluzione sembra essere quella di fuggire lontano da quello che un tempo fu un nido d'amore. Ma, come si sa, pure non essendoci più il reato " di abbandono del tetto coniugale" le conseguenze di un simile comportamento non sono da sottovalutare perchè si potrebbero comunque configurare altri reati, come nel caso in cui ci si sottragga agli obblighi di assistenza, e perchè si può rischiare l'addebito della separazione (vedi articolo correlato : " Se la suocera è invadente, l'allontanamento dalla casa familiare non comporta addebito della separazione").
Tra le varie ipotesi giustificative dell'allontanamento dalla casa familiare la Corte di Cassazione (Sezione Penale, sentenza n.34562 del 11.09.2012) Annovera anche il preventivo invio di una lettera di addio.
Attenzione però non si può trattare di una semplice lettera con cui l'ex dice: "vado via ".
Nel caso esaminato dalla corte l'uomo in una lettera d'addio alla moglie aveva giustificato la sua scelta di andarsene con riferimento ad una situazione di intenso disagio nei rapporti con il proprio coniuge.
La questione oggetto di disamina è costituita dalla rilevanza penale della condotta di allontanamento dal domicilio domestico da parte di uno dei coniugi. Ai sensi dell'art. 570 comma 1 c.p. viene punita la condotta di chiunque abbandonando il domicilio domestico o serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale della famiglia si sottrae agli obblighi di assistenza.
Pertanto l'art. 570 c.p. sanziona il comportamento del coniuge che si allontani o abbandoni la casa coniugale non tenendo conto sia delle esigenze dell'altro coniuge sia del preminente interesse della famiglia.
A rendere penalmente rilevante la condotta del coniuge che fugge è la mancanza di una giusta causa.
Il 2°comma dell'art. 156 c.c., qualifica come giusta causa di allontanamento la proposizione della domanda di separazione o di annullamento, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La giurisprudenza di legittimità ha esteso poi la nozione di giusta causa ricomprendendovi anche l'ipotesi in cui, pur non essendo ancora pendente un giudizio di separazione o di divorzio, esistono ragioni oggettive di carattere interpersonale che rendono intollerabile la prosecuzione della vita in comune. Pertanto dall'allontanamento dal domicilio domestico ne deve derivare l'inosservanza degli obblighi di assistenza nei confronti del congiunto e della prole.
Dunque, il Giudice non deve limitarsi ad accertare il fatto storico (ovvero l'abbandono del tetto coniugale) ma deve invece ricostruire la situazione che si è concretamente verificata e che ha provocato la "fuga" da parte del marito.
Vedi la Ricostruzione dei fatti operata dalla corte di cassazione