di Luigi Del Giudice - Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le norme del codice della strada, mentre trovano diretta applicazione in relazione alla circolazione dei veicoli sulle strade aperte al pubblico transito, assumono unicamente il valore di criteri e canoni di comune diligenza e prudenza in relazione allo spostamento dei veicoli all'interno di aree private non aperte alla pubblica circolazione, attesa l'indole di comune esperienza generalmente riconosciuta al vigore di tali regole.
In tal senso, questa corte ha già avuto modo di evidenziare come le norme di comportamento relative alla circolazione veicolare, pur trovando applicazione solo limitatamente alle aree destinate ad uso pubblico, devono, sotto il profilo di norme prudenziali di comportamento, essere osservate anche in luoghi privati ove si verifichi traffico di pedoni o di veicoli (Cass., Sez. 4, n. 4820/1983, Rv. 159203).
Tale principio ha trovato particolare applicazione, a titolo esemplificativo, nell'ambito di cantieri di lavoro di dimensioni tali da consentire una circolazione veicolare interna, in relazione ai quali questa corte ha statuito, come in genere nelle aree private, la mancata vigenza diretta delle norme di circolazione stradale previste dal codice della strada, data l'esplicita limitazione, contenuta nell'art. 1, alla circolazione sulle strade e data la specifica definizione di "strada" come area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli sancita dal successivo art. 2.
Tale premessa, nondimeno, non toglie che alcune di tali norme (ossia quelle che s'ispirano a criteri di elementare prudenza e diligenza) siano ugualmente applicabili anche sulla circolazione dei veicoli all'interno di aree private (v. Cass., Sez. 4, n. 4705/1991, Rv. 187540).
Pertanto precisa la Cassazione con la sentenza n.35415 del 28 Agosto 2013, le considerazioni che precedono, nel confermare la non applicabilità diretta delle norme del codice della strada alla circolazione dei veicoli interna ad aree private (come avvenuto nel caso oggetto dell'odierno procedimento, relativo a sinistro verificatosi all'interno di un'area privata integralmente recintata), impongono di ritenere errata l'applicazione dell'art. 222 C.d.S. nella specie operata dal giudice a quo, avendo quest'ultimo inflitto al B. la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dal richiamato art. 222 C.d.S. pur in assenza di alcuna (diretta) violazione di norme dettate dal codice della strada, non potendo procedersi ad alcuna forma di applicazione analogica della norma sanzionatoria de qua in violazione del rigoroso principio di legalità sancito, anche per le sanzioni amministrative, dalla L. n. 689 del 1981, art. 1.

Luigi Del Giudice
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