di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 24770 del 5 Novembre 2013. Le società di un gruppo, anche se collegate, restano giuridicamente due soggetti distinti. Così nessuna di esse può essere chiamata a rispondere delle obbligazioni assunte distintamente dall'una o dall'altra. E' questo il principio contenuto nella sentenza in oggetto.
Nel caso di specie un lavoratore, dipendente di una società collegata con sede in Italia, ha pattuito con la stessa un "distacco" all'estero (termine impropriamente utilizzando, avendo il giudice del merito inquadrato correttamente tale rapporto come sospensione temporanea del rapporto di lavoro) per poi contrarre con la società ospitante una distinta obbligazione di rientro in Italia presso altra sede. Dopo qualche anno, tuttavia, intervenivano le dimissioni volontarie del manager, intenzionato però a riprendere servizio in Italia.
Può il lavoratore dimissionario dalla società estera pretendere la riattivazione del rapporto lavorativo presso la società italiana d'origine? Condizione contrattuale per il rientro sarebbe stata il non intervento di cessazione del rapporto di lavoro con la società estera per cause imputabili al manager (ad es. licenziamento per giusta causa o, come nel caso in oggetto, dimissioni volontarie). La Suprema Corte sostiene che "ove le parti abbiano pattuito un distacco del lavoratore che, fermo il perdurare del vincolo con il datore di lavoro originario, faccia sorgere un distinto rapporto con altro imprenditore, anche all'estero, con sospensione del rapporto originario, i due rapporti restano separati, anche se le due società sono gestite da società collegate, con conseguente non imputabilità alla società distaccante, se non diversamente pattuito, delle obbligazioni relative al secondo rapporto". In condizioni normali, il rientro sarebbe stato dunque possibile; ma l'inserimento di detta clausola contrattuale, accettata dal lavoratore, ha impedito che tale circostanza si verificasse. Il ritorno del manager dall'estero sarebbe stato possibile previa intesa con la società ospitante, con ulteriore clausola di cui sopra (perdurare del rapporto di lavoro con la società straniera). Per questo motivo il lavoratore dimissionario non ha alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la società d'origine, né ad un congruo risarcimento del danno.
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