Il diritto del diversamente abile a non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, mentre non può subire deroghe e limitazioni in caso di trasferimento riferibile ad esigenze tecnico/produttive dell'azienda di appartenenza, non sarà invece invocabile se dovesse accertarsi la incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro abituale. Lo hanno stabilito gli Ermellini con la sentenza n. 24775 del 2013, con la quale hanno pertanto respinto il ricorso di una donna impiegata presso il front office di un ente locale e trasferita in un altro ufficio all'interno dello stesso comune, a causa dell'incompatibilità ambientale che si era creata in seguito a numerosi contrasti intervenuti con la maggior parte dei colleghi di lavoro I giudici di piazza Cavour hanno respinto "in toto" tutte le doglianze della ricorrente che aveva lamentato atti persecutori, vessazioni e mobbing
orizzontale, atti valutati inconsistenti dal giudice di merito , la stessa aveva peraltro anche richiesto l'applicazione al caso "de quo", della normativa a tutela del trasferimento dei disabili. Per la Cassazione, la valutazione da parte dei giudici di secondo grado, della non procrastinabilità della permanenza in sede della disabile, viste le forti tensioni createsi con i colleghi, con rilevanti ripercussioni sul regolare svolgimento dell'attività lavorativa, è una valutazione di merito non esaminabile e censurabile in sede di legittimità, per cui il trasferimento disposto nei confronti della ricorrente è stato ritenuto corretto. La circostanza dell' intervenuta incompatibilità ambientale, se pure prescinde da ragioni di stampo punitivo/disciplinare ed riferibile direttamente all' art. 2103 c.c. (Prestazione del lavoro), differisce da meri aspetti tecnici, organizzativi e produttivi invocati dalla norma, è direttamente causa di disfunzione e turbativa alla regolare attività lavorativa e può pertanto autonomamente giustificare un reale bisogno di trasferimento in altra sede aziendale, seppur di una persona affetta da disabilità.
Avv. Gilda Summaria - Altri articoli di Gilda Summaria
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