- mai più Kramer contro Kramer: "Il padre che distrugge la figura materna agli occhi dei figli perde il diritto all'affidamento condiviso".
Chi non ricorda i protagonisti del film Kramer contro Kramer con Dustin Hoffman e Meryl Streep. Un film vincitore di cinque Oscar, di quattro Golden Globe e tre David di Donatello. È la storia di un divorzio e del suo impatto doloroso sulla coppia e sul loro figlio.
Ma Kramer contro Kramer e' anche la storia di tutti quei matrimoni che crollano inesorabilmente e che nelle loro macerie conducono anche i figli.
Perché, purtroppo, Un crac familiare non è mai un crac indolore. Ci sono sempre "lesioni multiple" e sono sempre i figli le principali vittime specialmente quando debbono far fronte ad atteggiamenti di forte conflittualità dei genitori.
Una delle cose peggiori che si possa fare è quella di screditare nei confronti dei figli la figura dell'altro genitore.
La corte di Cassazione però avverte: "se un padre scredita la figura della madre davanti ai figli perde il diritto all'affidamento condiviso"; E quanto la corte scrive nella sentenza n. 5847 depositata l'8 marzo 2013.
La situazione di forte disagio psicologico nei confronti dei figli era stata messa in atto dal padre il quale non perdeva occasione per demolire la figura materna agli occhi dei propri figli di nove e quindici anni.
L'obiettivo era stato raggiunto, al punto che ai minori era stata riscontrata una sindrome di alienezione parentale (Pas) con danni irreversibili.
La storia oggetto della sentenza e' davvero singolare; infatti, in primo grado il Tribunale aveva disposto l'affidamento condiviso dei figli collocandoli presso il padre e disciplinato la frequentazione con la madre e, con successivo decreto ne aveva limitato gli incontri con i figli; aveva assegnato al marito la casa coniugale e posto a carico della moglie l'obbligo di versare un assegno di mantenimento per i figli.
La situazione si ribalta davanti alla Corte d'Appello, i giudici,infatti, grazie ad una relazione del servizio di psichiatria della Asl di appartenenza, riscontravano che il comportamento negativo dei figli, verso la madre, fosse stato provocato dalla condotta ostruzionistica del marito che aveva ostacolato gli incontri e ingiustificatamente screditato la figura della madre nei loro confronti.
Sulla scorta di ciò, la Corte territoriale riteneva che l'affidamento condiviso fosse pregiudizievole per i minori, di conseguenza veniva disposto un affidamento dei minori in via esclusiva alla madre con contestuale sospensione del diritto di visita a carico del padre.
Avverso la suddetta sentenza il padre proponeva ricorso per cassazione articolato in sette motivi.
La Corte rigettava il ricorso e compensava le spese del giudizio di legittimità considerata la complessità delle questioni trattate.
Qui di seguito, vengono riassunti i sette motivi del ricorso.
1. Motivo: Veniva dedotta la nullità dell'atto di appello in quanto la procura alle liti non era ad esso incorporata ma solo spillata mediante punti metallici. La Corte riteneva infondato il motivo perché "La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce".
2. Motivo: veniva dedotta la violazione dell'art. 155 sexies c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006 per la mancata audizione dei minori rispettivamente di quindici e nove anni . Anche questo motivo veniva considerato infondato perché il ricorrente non precisava a quale fase del giudizio fosse riferita la denunciata violazione.
Inoltre, non si teneva conto che l'audizione dei figli minori (che abbiano compiuto dodici anni e anche di età inferiore ove capaci di discernimento) costituisce un adempimento necessario nelle procedure relative al loro affidamento nel primo grado di giudizio, con la conseguenza che la nullità della sentenza per la violazione dell'obbligo di audizione può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole fissate dall'art. 161 c.p.c. e, dunque, è deducibile con l'appello (v. Cass. n. 1251/2012).
3 .motivo: il ricorrente sosteneva che ci fosse un vizio di motivazione perché la decisione sull'affidamento era stata presa sulla base di una relazione svolta dal Servizio di Psichiatria della ASL, nell'ambito di un percorso di mediazione familiare attivato dal Tribunale per i Minorenni ed irritualmente acquisito d'ufficio dalla Corte d'Appello.
La Corte riteneva questo motivo infondato precisando che utilizzando la relazione della ASL, che diagnosticava una sindrome da alienazione parentale dei figli, si limitava a fare uso di un potere attribuito al giudice dall'art. 155 sexies, coma 1 c.c. e cioè quella di assumere mezzi di prova anche d'ufficio ai fini della decisione sul loro affidamento esclusivo della madre.
4. Motivo: si censurava la sentenza impugnata per vizio di motivazione per non avere valutato le attitudini genitoriali della madre, che avrebbero rivelato il suo intento di allontanare i figli del padre.
Il motivo veniva considerato infondato perché non era emerso alcun disturbo psichico nei confronti della madre né era mai stata dimostrata l'esistenza di una condotta pregiudizievole della madre nei confronti dei figli.
5. Motivo: veniva dedotta la violazione di legge per avere la corte di merito deciso sull'affidamento dei figli e sul divieto per il padre di avere contatti con essi, in pendenza del procedimento attivato davanti al tribunale per i minorenni della stessa M.R. ex art. 330 c.c. per la decadenza del padre dalla potestà genitoriale.
Il motivo veniva considerato infondato perché la violazione denunciata non sussisteva, stante la reciproca autonomia delle attribuzioni del tribunale per i minorenni, competente ad assumere i provvedimenti incidenti sulla spettanza della potestà genitoriale (artt. 330 c.c. e 38 disp. Att. c.c.), e del tribunale ordinario quale giudice della separazione competente sulle modalità di esercizio della potestà medesima (v. Cass. n. 6841/2011).
6. Motivo: venivano dedotti i vizi di violazione di legge e insufficiente motivazione circa la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del B. e in favore dei figli, in assenza di dati obiettivi sulle capacità reddituali dell'obbligato.
Il motivo era considerato inammissibile perché si chiedeva una rivalutazione dell'assegno che non era consentita in quella sede; la rivalutazione dell'assegno era già stata fatta dalla Corte d'Appello che lo aveva adeguato al mutato costo della vita e alle accresciute esigenze dei figli.
7. Motivo : veniva considerata iniqua la condanna alle spese processuali del giudizio di appello.Questo motivo veniva ritenuto infondato sulla base del principio che solo la compensazione dev'essere sorretta da motivazione e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato (v. Cass. n. 2730/2012).