di Barbara Luzi - In passato la Suprema Corte aveva già riconosciuto la possibilità, per i danneggiati in occasione di sinistro stradale, di cedere il credito relativo al risarcimento del danno patrimoniale mentre rimaneva il veto per quanto riguarda il danno non patrimoniale, biologico e morale. Con la sentenza n° 22601 della III sezione civile della Cassazione (03/10/2013) invece si è aperta questa ulteriore via per la risoluzione delle controversie in ambito assicurativo.
Alcuni danneggiati in occasione di sinistro stradale, infatti, per ottenere più velocemente la riparazione del proprio veicolo fanno uso di cedere alle carrozzerie il credito relativo al risarcimento del danno patrimoniale. I professionisti dal loro canto lucrano poi sulla successiva liquidazione totale del danno.
Nella odierna vicenda causidica la ricorrente con un unico motivo di doglianza lamenta che la corte d'appello ha a suo avviso erroneamente, e "con un iter logico alquanto discutibile", ritenuto cedibile il credito (danno non patrimoniale) nonostante la sua natura strettamente personale e nello stesso motivo prospetta anche una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1260 c.c., in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 32 Cost., "nella parte in cui non prevede il divieto di cessione del credito a titolo di danno biologico e morale della vittima di un incidente stradale".
Il profilo di illegittimità costituzionale è, però, a parere della Corte, inammissibile perché non risulta formulato il relativo quesito di diritto. Più volte, infatti, è stato ribadito il concetto che la prospettazione di una questione di costituzionalità presuppone necessariamente che a conclusione dell'esposizione del motivo sia indicato il corrispondente quesito di diritto.
Il passato orientamento della Corte sulla cedibilità del credito relativo al risarcimento del danno patrimoniale era giustificata dal fatto che esso è di natura non strettamente personale e che non sussiste uno specifico divieto normativo al riguardo.
Il cessionario è legittimato ad agire per l'accertamento della responsabilità dell'autore del sinistro e per la condanna dell'autore, e del suo assicuratore per la r.c.a., al risarcimento dei danni necessario. Ritenuto sufficiente per autorizzare a questo genere di operazioni l'accordo tra il cedente e il cessionario.
La cessione del credito in ogni caso si deve ritenere valida, fino a prova della relativa inesistenza o illiceità e può avere ad oggetto anche una ragione di credito o un diritto futuro, purché questo sia determinato o determinabile. L'effetto traslativo si produce al momento della relativa venuta ad esistenza del diritto in capo al cedente
Bisogna ritenere non sussistente il fatto che il diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale sia strettamente personale e ricada conseguentemente nel divieto posto all'art. 1260 c.c. (Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge ).
Strettamente personali sono intesi quei diritti per il soddisfacimento di un interesse immediato della persona in relazione ai quali l'incedibilità è prevista per tutelare l'interesse del debitore a non essere tenuto a soddisfare pretese di un soggetto diverso da quello accettato come creditore (esempio pratico ed estremamente calzante è quello del credito alimentare che è oltretutto incedibile per espressa previsione di legge).
Di conseguenza il diritto (o la ragione) di credito al risarcimento del danno non patrimoniale può sicuramente costituire oggetto di cessione, a titolo oneroso o gratuito anche in virtù del fatto che il "credito al risarcimento del danno morale e biologico, pur tendendo alla reintegrazione, per equivalente, di beni strettamente personali, è invece pur sempre un credito ad una somma di denaro in relazione al quale la persona alla quale effettuare il pagamento è indifferente per il debitore, e del quale il creditore può liberamente disporre"
Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato con compensazione di spese tra le parti.
Barbara Luzi - barbaraluzi@libero.it
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