di Marco Massavelli - Il veicolo, anche se appartenente a persona estranea al reato, può essere sequestrato se vi è pericolo di aggravio di protrazione delle conseguenze del reato e di agevolazione della commissione di altri reati, ove trattasi, come nel caso di specie, di sequestro preventivo, ovvero di dispersione di cose utili all'accertamento dei fatti nel sequestro probatorio. E' il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 17 ottobre 2013, n. 42664.

Il caso trattato dalla Suprema Corte riguarda l'autoveicolo di proprietà della ricorrente, sottoposto a sequestro

in quanto condotta dal figlio della stessa, privo di patente di guida, e quindi, denunciato per il reato di cui all'articolo 116, comma 15, codice della strada. Il sequestro di urgenza effettuato dall'organo di polizia stradale veniva convalidato dal GIP del Tribunale territorialmente competente, che disponeva ex articolo 321, comma 3-bis, codice procedura penale, il sequestro preventivo, ritenendo sussistente il fumus del reato di cui all'articolo 116, codice della strada, ed il periculum in mora consistente nella possibilità che il giovane potesse nuovamente porsi alla guida del veicolo di cui risultava avere la disponibilità. In particolare, l'articolo 116, codice della strada, ai commi 15 e 18, prescrive:

15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno.

Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.

Secondo la Corte di Cassazione, il sequestro del veicolo condotto da persona non abilitata alla guida può essere disposto per tutte le finalità contemplate da tale istituto, e non già solo in funzione della confisca del mezzo che sia di proprietà dell'autore del reato. Qualora tale confisca non possa essere ordinata per l'appartenenza a persona estranea al reato del veicolo, questo può essere sequestrato se vi è pericolo di aggravio di protrazione delle conseguenze del reato e di agevolazione della commissione di altri reati, ove trattasi, come nel caso di specie, di sequestro preventivo, ovvero di dispersione di cose utili all'accertamento dei fatti nel sequestro probatorio.
La specialità del sequestro ex articolo 116, comma 18, codice della strada, è ravvisabile infatti, con riferimento al sequestro preventivo (ai sensi dell'articolo 321, comma 2, codice procedura penale) funzionale alle confisca ex articolo 240, codice penale, e non con riferimento al sequestro ai sensi dell'articolo 321, comma 1, codice procedura penale, in concreto posto in essere, avente finalità di non aggravare o protrarre le conseguenze del reato e di evitare l'agevolazione di altri reati. Tale esigenza deve ritenersi in concreto sussistente nella specie, posto che non è contestato quanto affermato nel provvedimento impugnato circa l'esclusiva materiale disponibilità dei veicolo in capo all'indagato, già per due volte trovato alla guida dell'autovettura su cui è stato disposto il sequestro, con conseguente concreto pericolo di commissione di altri reati in costanza di disponibilità del mezzo da parte dell'istante.



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