Il ritardo del legale in udienza, «di dimensioni tollerabili» e comunicato per tempo, non può essere ignorato dal giudice, altrimenti si lede il diritto di difesa. A stabilirlo è la terza sezione penale della Cassazione in una fattispecie riguardante un'opposizione all'archiviazione del procedimento per il reato di cui all'articolo 609 quater c.p. per preteso compimento di atti sessuali su minori, presso il Gip del Tribunale di Lecco. Un ritardo di 14 minuti determinato da cause improvvise e fortuite, anticipato telefonicamente e via fax alla cancelleria, ha impedito di fatto alla parte offesa, madre delle minori, e al suo difensore di partecipare all'udienza camerale, per la fretta del Gip che, senza attendere, ha proceduto alla nomina di un sostituto processuale e all'archiviazione del caso. Con la sentenza n. 45190/2013, il giudice di legittimità, sulla base della ratio delle norme a tutela del contraddittorio, ha ravvisato una lesione nei confronti della parte offesa opponente e del suo difensore. Secondo la Cassazione, quindi, trovandosi di fronte ad una limitata attesa, per un «lasso di tempo ragionevole alla luce del senso comune - ed essendo tenuto ad organizzarsi - tanto in modo efficiente quanto collaborativo e tutelativo delle parti», ignorando la comunicazione e procedendo allo svolgimento, il Gip ha integrato una violazione del diritto alla partecipazione e alla difesa. Proprio tale circostanza ha fatto ritenere alla Suprema Corte ammissibile il ricorso con conseguente cassazione dell'ordinanza impugnata e contestuale rinvio degli atti al Gip di Lecco per l'ulteriore corso del procedimento.
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