di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 25300 dell'11 Novembre 2013. In caso di separazione dei coniugi ed in presenza di figli maggiorenni non economicamente indipendenti, a chi spetta pretendere dall'obbligato non convivente il pagamento dell'assegno di mantenimento? A tale quesito ha fornito risposta la Suprema Corte, statuendo che il diritto spetta sia al figlio maggiorenne, sia al coniuge separato con questi convivente. Per il primo, occorre tuttavia che lo stesso ne faccia espressa domanda.

In caso di separazione o divorzio infatti i genitori restano comunque congiuntamente responsabili del mantenimento dei figli sino a che gli stessi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica; tutto ciò in base al disposto di cui agli articoli 147 e 148 codice civile. I due diritti, secondo la Cassazione, sono tra loro autonomi, anche se concorrenti; da ciò deriva l'impossibilità di versare direttamente al figlio quanto dovuto se ciò non è stato da lui espressamente richiesto, ma al contrario la domanda è stata fatta dal coniuge convivente. "Sia il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, sia il genitore con cui viva sono legittimati iure proprio a pretendere quanto dovuto dall'altro genitore per il mantenimento del figlio stesso; quest'ultimo, in quanto titolare del diritto al mantenimento, il genitore convivente in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore (…) alle spese necessarie per tale mantenimento, cui egli materialmente provvede; e si tratta di due diritti autonomi, ancorchè concorrenti, non già del medesimo diritto attribuito a più persone". La Corte conclude affermando che "giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto".


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