di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 25410 del 12 Novembre 2013. Quali sono i doveri gravanti sull'agenzia di viaggi? La materia è regolata dal codice del turismo (d. lgs. 79/2011) nonché, a livello internazionale, dalla Convenzione di Bruxelles del 1970. Ad esempio, nel caso in cui il cliente acquisti un pacchetto turistico, è sicuramente onere dell'agenzia fornire agli acquirenti corrette informazioni circa la documentazione necessaria per essere accettati nel Paese di destinazione.
Nel caso esaminato dalla Corte due coniugi in viaggio di nozze acquistano due biglietti aerei, essendo palese lo scopo comune del viaggio; giunti alla frontiera, la moglie viene bloccata poiché sprovvista del visto richiesto dalla legge per i cittadini extracomunitari.
L'agenzia di viaggi è responsabile anche nei confronti del marito? La risposta della Suprema Corte è si: "Non solo la moglie quindi, ma anche il marito - per il suo comune e condiviso interesse alla corretta esecuzione del rapporto - aveva il diritto di ricevere tutte le informazioni che l'intermediario di viaggio era tenuto a fornire, per permettere ai due sposi l'ingresso nel Paese di destinazione, ed anche il marito è da ritenere danneggiato dal relativo inadempimento". Infatti, per la natura particolare del viaggio di nozze, il mancato godimento del viaggio da parte della moglie ha necessariamente influito anche sulla corretta esecuzione del contratto stipulato con il marito. "Era piuttosto necessario accertare se tale circostanza fosse comunque conosciuta o conoscibile dall'intermediario, facendo uso dell'ordinaria diligenza e delle competenze tipiche degli operatori del settore", criterio fornito dalla Cassazione ma che nel merito non è stato applicato dal giudice. Se la domanda del ricorrente non aveva trovato accoglimento né in primo né in secondo grado, la Suprema Corte interviene per cassare la sentenza impugnata e rinviare per la decisione al giudice d'appello, sulla scorta del principio di diritto sopra enunciato.
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