di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 25454 del 13 novembre 2013. Deve escludersi la configurabilità del litisconsorzio necessario, nei confronti di tutti i comproprietari, relativamente a una controversia introdotta da un condòmino contro altro condòmino, per far accertare che un tratto di area di parcheggio condominiale, da destinare a spazio di manovra, era stato inglobato abusivamente dal convenuto nella propria autorimessa, con la condanna dell'occupante alla rimozione dei manufatti a tal fine realizzata, dovendosi infatti apprezzare la rilevanza, ai fini dell'affermazione della sussistenza del litisconsorzio necessario, dell'interesse concreto delle parti. E' il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza 13 novembre 2013, n. 25454.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, la materia muove dall'articolo 102, comma 1, codice di procedura civile, una norma in bianco che non specifica quando si sia in presenza di un rapporto unico con pluralità di parti, ma avverte che queste ultime devono essere chiamate tutte in giudizio quando tale rapporto sia ravvisabile. E la sussistenza di tale rapporto è questione di diritto sostanziale, che viene risolta, di volta in volta, cercando di individuare quand'è che una sentenza sia inutiliter data, perché resa in assenza di alcune delle parti "in confronto" delle quali avrebbe dovuto essere pronunciata. Per stabilire se una sentenza

sia "utile", occorre rintracciare gli effetti che ciascuna azione può conseguire e in relazione ad essi "individuare i soggetti che debbono partecipare al processo". A parere delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, quindi, le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune, e in particolare l'azione di rivendica, possono essere promosse anche soltanto da uno dei comproprietari, senza che si renda necessaria l'integrazione del contradditorio nei confronti degli altri condomini.



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