Roma, 20 gen. (Adnkronos) - I tempi del processo 'non sono indifferenti' all'effettivita' dell'esercizio della legge. Di fronte alla quale, inoltre, in base all'articolo 3 della Costituzione, tutti sono uguali. Dunque, il lodo Schifani, viola questo articolo, laddove, stabilisce la Consulta nelle motivazioni della sentenza, 'distingue per la prima volta, sotto il profilo della parita' riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte Costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti'. Nell'ordinanza numero 23 sul caso del giudice Brambilla, trasferito al Tribunale di Sorveglianza di Milano dopo l'inizio del dibattimento del processo a carico di Silvio Berlusconi, i giudici della Consulta dichiarano inammissibile la questione di legittimita' sollevata dal Tribunale di Milano relativa all'art. 110 del Regio decreto del '41, laddove non prevede la sospensione o comunque la proroga dell'applicazione del giudice nel caso in cui questa attenga ad un dibattimento sospeso 'ex lege'. 'Alle origini della formazione dello Stato di diritto -rilevano i giudici di palazzo dei Marescialli- sta il principio della parita' di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto piu' profili e' regolato da precetti costituzionali'. Dunque, l'automatismo generalizzato della sospensione incide, menomandolo, secondo la Consulta, sul diritto di difesa dell'imputato, 'al quale e' posta l'alternativa tra continuare a svolgere l'alto incarico sotto il peso di un'imputazione che, in ipotesi, puo' concernere anche reati gravi e particolarmente infamanti, oppure dimettersi dalla carica ricoperta al fine di ottenere, con la continuazione del processo, l'accertamento giudiziale che egli puo' ritenere a se' favorevole'. L'imputato rinuncerebbe dunque, secondo le motivazioni addotte dalla Consulta al termine dell'esame del 'lodo Schifani', 'al godimento di un diritto costituzionalemente garantito dall'articolo 51 della Costituzione'. La Consulta, stabilendo che la legge sulla sospensione dei processi per le cinque piu' alte cariche dello Stato viola l'articolo 3 della Costituzione, non manca di sottolineare che il secondo comma dello stesso articolo ha 'esteso a tutti giudici della Corte costituzionale' l'immunita' accordata dal secondo comma dell'articolo 68 ai membri delle due Camere. 'Ne consegue che nella norma impugnata -sottolinea la Consulta- si riscontrano anche gravi elementi di intrinseca irragionevolezza'. La dichiarazioe di illegittimita' costituzionale, infine, deve estendersi ai primi due commi dell'articolo 1 del 'lodo Schifani' sebbene non impugnati. Essi riguardano la non sottoponibilita' a processo e della sospensione dei processi eventualmente gia' in corso. Questi, 'poiche' hanno lo stesso ambito soggettivo di applicazione entrano in contrasto con gli stessi precetti costituzionali'.
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