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Nel lontano 1997, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4306 aveva stabilito ritenuto che il " verbale della separazione " possa ritenersi titolo valido per la trascrizione a norma dell'art. 2657 codice civile; tuttavia l'idoneità traslativa del verbale non è prevista espressamente da alcuna norma di legge.
In buona sostanza, è possibile inserire nel contenuto della separazione consensuale specifiche clausole che prevedano il trasferimento della proprietà di beni immobili o mobili a favore di uno dei coniugi. Tale clausola in quanto contenuta nel verbale di udienza, redatta dal Cancelliere, che è un ausiliario del Giudice, acquista la validità dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c e successivamente alla omologazione del Tribunale, diviene titolo valido ed efficace per la trascrizione ai sensi dell'art.2657 c.c presso l'Agenzia del Territorio (ex conservatoria dei registri immobiliari).
La trascrizione avviene a seguito di presentazione, a cura dell'interessato, di una copia autentica del titolo da trascrivere, unitamente ad una nota in duplice copia (nota di trascrizione) contenente le principali caratteristiche dell'atto.
Con la trascrizione gli atti acquistano efficacia anche nei confronti dei terzi che vantino diritti sui beni stessi e più precisamente di fronte a quelli che potrebbero avere interesse a disconoscerli per accampare a loro volta un diritto sullo stesso bene.
Nonostante, questa pronuncia della Corte di Cassazione, non tutti gli Uffici Giudiziari in Italia, consentono questa prassi.
Il Tribunale di Milano ad esempio non consente di inserire nel verbale di omologa il trasferimento immobiliare tra coniugi e lo conferma con un Decreto del 21 maggio 2013 .
C'è stato un periodo in cui lo stesso Ufficio consentiva la cessione o il trasferimento di diritti reali nel verbale di separazione, dal 2009 però si è verificato un cambiamento di indirizzo.
Nel suddetto Decreto il Tribunale ritiene che : "il verbale che contiene il trasferimento del diritto reale non può essere equiparato all'atto pubblico redatto da notaio ai sensi della legge notarile, dal quale differisce profondamente.
La ratio di tale convincimento consisterebbe nel fatto che le parti, nel compimento di un atto pubblico, sono assistite da un professionista in grado di assicurare l'effettiva ricognizione della consistenza del bene e dei suoi confini, la sua libertà da trascrizioni pregiudizievoli al momento dell'atto, la capacità delle parti e infine la possibilità di evitare clausole nulle.
A sostegno di tale assunto, il Tribunale di Milano cita la Legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha individuato tutta una serie di adempimenti prodromici al trasferimento di diritti reali sugli immobili facenti carico al Notaio che roga l'atto.
Quindi, nella redazione dell'atto traslativo, il compito del notaio e' l'individuazione dell 'immobile con verifica scrupolosa degli estremi catastali.
In questa attività di controllo il notaio non può essere sostituito dal giudice, stante la diversità di ruolo e funzioni.
Anche altri Uffici Giudiziari hanno seguito l'orientamento del Tribunale di Milano, uno di questi e' il Tribunale di Bologna, che ha modificato la propria prassi a partire dall' 1 gennaio 2013, non ritenendo più ammissibili i trasferimenti immobiliari nell'ambito della separazione consensuale o del divorzio congiunto.
Tra i Tribunali, invece, che si attengono ancora alla sentenza della Cassazione del 1997, che riconosce il verbale di omologa come titolo valido per la trascrizione c'è il Tribunale di Taranto dove io, peraltro, esercito.